30 Novembre 2017

Tax credit pubblicità: primi chiarimenti

di Raffaele Pellino
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Primi chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri sul credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari “incrementali” effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (dovrebbero essere comprese anche le testate “online” a seguito di un maxi-emendamento al “collegato fiscale” all’esame della Camera). Si tratta di “informazioni essenziali” sul funzionamento del bonus che – a detta del Dipartimento – “dovrebbero consentire a tutti gli interessati… di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017”.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it.

Il Dipartimento, poi, nel ricordare che è demandato ad un apposito Regolamento il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non regolati dalla legge, comprese le procedure operative, precisa che i chiarimenti ora forniti “anticipano…i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione”.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si ricorda che, con l’articolo 57-bis del D.L. 50/2017, è stato introdotto – a partire dall’anno 2018 – un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Beneficiari dell’incentivo sono i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché gli enti non commerciali, sempre a seguito del suddetto maxi-emendamento) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Tuttavia, il credito d’imposta “liquidato” potrebbe essere inferiore a quello richiesto laddove l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande risulti superiore alle risorse stanziate. In tal caso, è prevista una “ripartizione percentuale” delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

I limiti di spesa sono “distinti” per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, “in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media”. Questo significa – precisa il Dipartimento –  che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute “due diversi crediti d’imposta”, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Investimenti ammissibili. Come anticipato, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono, invece, escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a “servizi particolari”, quali, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al “netto” delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Bonus “anticipato” al 2017. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale (1%) riferita all’anno precedente. L’estensione al secondo semestre 2017 riguarda, tuttavia, solo gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche “on line e non anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Limiti e condizioni di ammissibilità. Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole della competenza di cui all’articolo 109 del Tuir. L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata “dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti”.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1 della L. 190/2012.

Si ricorda infine che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, è “alternativo” e “non cumulabile”, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Domanda di ammissione al beneficio. I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione“), su una apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che sarà dalla stessa predisposto, usufruendo di una determinata “finestra temporale”, che potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

 Sul piano operativo, la comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti “distintamente” per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Controlli. L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la “carenza” di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive previste dalla legge.

Dottryna