30 Novembre 2017

L’interpello antiabuso

di EVOLUTION
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Il diritto di interpello è disciplinato dall’articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla, a partire dal 1° giugno 2016, la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’interpello antiabuso, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Istituti deflattivi”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ne delinea i tratti generali.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. c), L. 212/2000 l’interpello antiabuso consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente alla applicazione della disciplina sull’abuso del diritto.

Più nel dettaglio, tale istanza consente al contribuente di chiedere all’Amministrazione finanziaria se una determinata operazione che intende realizzare configuri o meno un’ipotesi di abuso del diritto ex articolo 10-bis L. 212/2000.

In sintesi, si configura abuso del diritto quando viene posta in essere un’operazione priva di sostanza economica che, pur nel rispetto formale della legge, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Con provvedimento AdE n. 27 del 4/01/2016, è stato chiarito che l’istanza di interpello deve essere redatta per iscritto in carta libera ed esente da bollo.

L’istanza di interpello deve essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

Ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 156/2015 l’istanza di interpello può essere presentata:

  • da ciascun contribuente, persona fisica o giuridica, anche non residente;
  • dal soggetto obbligato ex lege a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o tenuto insieme con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.

L’istanza di interpello deve contenere:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • l’indicazione del tipo di istanza di interpello proposta;
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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