Le azioni proprie complicano l’applicazione dell’articolo 177 del Tuir
di Fabio LanduzziNella novellata disciplina del bilancio d’esercizio dei soggetti OIC Adopter, ai sensi dell’articolo 2424-bis, comma 6-bis, cod. civ., l’acquisto di azioni proprie è rappresentato mediante l’iscrizione di una riserva negativa nel patrimonio netto (comma 3 dell’articolo 2357-ter, cod. civ.), così che le azioni proprie non figurano più iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale della società emittente. Questa rappresentazione in bilancio produce effetti indiretti sull’applicazione della disciplina dello scambio di partecipazioni attuata tramite permuta, di cui al comma 1 dell’articolo 177 del Tuir, operazione che si realizza infatti mediante l’acquisizione, o l’integrazione in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, di una partecipazione di controllo in una società (la società scambiata) a fronte della permuta con azioni proprie della società conferitaria. Dal punto di vista tecnico, quindi, il presupposto è che la società conferitaria abbia in portafoglio azioni proprie da permutare con le partecipazioni ricevute nella società scambiata.
Ai sensi del comma1 dell’articolo 177 del Tuir l’operazione non dà luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze imponibili a condizione che “il costo delle azioni proprie date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”. Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 320/1997, la neutralità dell’operazione in oggetto sarebbe condizionata al comportamento contabile che la società conferitaria deve osservare in sede di iscrizione delle partecipazioni ricevute in permuta: ovvero, lo stesso costo delle azioni proprie date in permuta deve essere attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio.
Ora, se le azioni proprie non hanno più un valore positivo di iscrizione in bilancio, è evidente che le partecipazioni ricevute in permuta saranno sempre iscritte dalla conferitaria ad un valore superiore a quello a cui le azioni proprie sono contabilizzate; pertanto, l’equazione contabile sopra rappresentata non potrà più essere confermata, con la conseguenza che l’accesso al regime di neutralità parrebbe impossibile da realizzare.
Sarebbe allora necessario superare l’equazione contabile “costo delle azioni proprie = costo delle partecipazioni ricevute” per trasformarla in una equazione solamente fiscale in cui la parità dei costi delle due partecipazioni (azioni proprie e partecipazioni nella società scambiata) sia misurata solo sotto il profilo fiscale e non sotto quello contabile.
Tuttavia, anche questa direzione non permette di rimuovere del tutto le criticità. Infatti, nella nuova disciplina del bilancio d’esercizio l’acquisto e la vendita di azioni proprie rappresentano vicende esclusivamente patrimoniali, senza alcun interessamento del conto economico; si potrebbe concludere che le azioni proprie non hanno più un valore fiscale rilevante proprio perché sono iscritte in bilancio mediante una apposita riserva negativa. Secondo Assonime, dunque, vi sarebbe un ostacolo insormontabile alla concreta applicazione del comma 1 dell’articolo 177 del Tuir.
Lo scenario cambia se la società emittente è una microimpresa; infatti, per tali società non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata. Per queste società si potrebbe perciò ritenere che, seppure rappresentate in bilancio sempre mediante l’scrizione di una riserva negativa, le azioni proprie determinino ancora il realizzo di plusvalenze fiscalmente imponibili al momento della loro cessione, benché l’operazione resti comunque rappresentata in bilancio come una vicenda meramente patrimoniale. Dunque, se la società conferitaria titolare delle azioni proprie fosse una microimpresa, la stessa potrebbe avere titolo di accedere allo scambio di partecipazioni attuato tramite permuta con azioni proprie secondo la disciplina prevista al comma 1 dell’articolo 177 Tuir.
Per gli altri soggetti OIC Adopter, il rimedio suggerito da Assonime è quello di trasferire queste operazioni sotto la disciplina del comma 2 dell’articolo 177 del Tuir; una soluzione tecnicamente fattibile, ma il cui risultato finale non è necessariamente il medesimo in quanto la disciplina del comma 2 introduce un sistema di “realizzo controllato” e non, come quella del comma 1, un sistema di “neutralità” dell’operazione.