4 Dicembre 2017

Acconto Iva 2017: versamento entro il 27 dicembre

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 27 dicembre, i contribuenti interessati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, ecc.) sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per il 2017.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell’obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ne analizza alcuni aspetti generali.

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

  • il metodo “storico”, quantifica l’acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;
  • il metodo “previsionale”, valorizza l’importo che si presume di dover versare in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.

Torna utile ricordare che, in alternativa a tali metodi (“storico” e “previsionale”), i contribuenti possono calcolare l’acconto secondo il criterio del “dato effettivo”, versando un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale) …, nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all’articolo 25…, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali…” (articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990).

Tale ultima modalità di calcolo dell’acconto Iva (che si basa sui valori effettivi emergenti dalla contabilità) costituisce una semplificazione di cui il contribuente può avvalersi qualora sussistano le condizioni per applicare il metodo “storico” o quello “previsionale”.

Metodo Base di riferimento
Storico 88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno precedente (2016)
Previsionale 88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2017)
Analitico 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
  • hanno cessato l’attività entro il 30/11/2017, se contribuenti mensili, ovvero entro il 30/09/2017 se contribuenti trimestrali;
  • applicano il regime forfetario ex 398/1991;
  • svolgono attività di intrattenimento di cui all’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27 del D.L. 98/2011);
  • hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014);
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’Iva;
  • hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con “split payment”.

Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell’acconto Iva 2017, oltre ai produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito”, intendendo per tali quelli che:

  • nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 presentavano un credito Iva (mensili),
  • nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2016 presentavano un credito Iva (trimestrali “per natura”),
  • hanno evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2016 un credito Iva (trimestrali “per opzione”),

ovvero i contribuenti che in via “presuntiva” evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione relativa al 2017.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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