6 Dicembre 2017

Il trasferimento dei titoli PAC

di Luigi Scappini
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Agea, con la circolare del 21 novembre 2017, protocollo n. 89117, ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasferimento dei titoli PAC che può avvenire solamente quando il cedente non presenti posizioni debitorie aperte; tuttavia, nell’ipotesi che così non fosse, è ammesso il trasferimento dei titoli in misura non superiore l’importo del debito.

Ai sensi dell’articolo 34, Regolamento (UE) n. 1307/2013, è ammesso il trasferimento dei titoli esclusivamente nei confronti di agricoltori in attività per la cui definizione si rimanda a un precedente contributo, mentre cedente può anche non essere un agricoltore in attività. In deroga a tale principio base, è ammesso il trasferimento dei titoli in capo a un soggetto che non riveste la qualifica di agricoltore in attività in caso di successione effettiva o anticipata.

Nello specifico, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), D.M. 6513/2014 e del relativo richiamo al D.M. 5 agosto 2004, si determina una successione anticipata in ipotesi di:

  1. consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario e
  2. in tutte le fattispecie in cui un agricoltore riceve, in forza di un qualsiasi titolo, un’azienda o parte della stessa da altro agricoltore a cui potrebbe succedere in via legittima.

Ne deriva, come evidenziato da Agea, che tale fattispecie può avere come attori esclusivamente persone fisiche.

A scanso di equivoci, Agea precisa come tecnicamente prima vi sia il trasferimento dell’azienda tra i due soggetti, nel rispetto delle forme previste, e solo successivamente la qualificazione del passaggio come successione anticipata.

Anche nel caso di successione legittima, la stessa deve avvenire esclusivamente avendo come attori due persone fisiche, a eccezione dell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga nei confronti di una comunione ereditaria, nel qual caso, tuttavia, è necessaria la presenza di una dichiarazione, resa da almeno uno dei coeredi, in cui venga dichiarata la successione nei confronti della comunione costituitasi.

La domanda di trasferimento deve essere presentata a cura del cessionario all’Organismo pagatore con allegato l’assenso da parte del cedente.

Il trasferimento può avvenire entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna e deve avvenire a mezzo di atto scritto registrato.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 114/E/2006 in cui viene analizzata la disciplina fiscale applicabile a tali operazioni.

In particolare, ai fini di una corretta disamina, punto di partenza non può che essere l’inquadramento giuridico dei titoli, i quali, come confermato dal Mipaaf con nota del 21 marzo 2006 che, sebbene riferita alla previgente disciplina di cui al Regolamento n. 1782/2003, si rende applicabile anche agli attuali titoli, sono assimilabili a diritti di credito, “atteso che l’ammissione al beneficio non attribuisce all’agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro”, impostazione che trova un’ulteriore conferma nella loro trasferibilità.

Inquadrati quali titoli di credito, la diretta conseguenza, per quanto attiene all’imponibilità del loro trasferimento, è che esso è escluso dal campo di applicazione Iva per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale non sono cessioni di beni quelle aventi “per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Ne deriva che, per effetto del principio dell’alternatività Iva-registro di cui all’articolo 40, D.P.R. 131/1986, la cessione sconta il registro in misura proporzionale pari allo 0,50% come previsto dall’articolo 6 della Tariffa parte prima allegata al TUR, mentre, per quanto riguarda la base imponibile, essa sarà determinata, nel rispetto del dettato di cui all’articolo 49, sempre D.P.R. 131/1986, avendo riguardo all’ammontare annuo, moltiplicato dal numero di annualità cedute e attualizzato al saggio di interesse legale.

Ai fini reddituali, il punto di partenza, per capire il corretto trattamento, è stabilire se tali titoli, in sede di fruizione, trovino o meno copertura nel reddito agrario dichiarato dall’agricoltore.

La risposta non può che essere positiva, pertanto, i plusvalori che si originano in capo all’imprenditore agricolo in sede di cessione, poiché derivano “direttamente dalla gestione del patrimonio dell’impresa agricola, i cui proventi sono riconducibili all’esercizio ordinario delle attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR …, sono da intendersi ricompresi nella determinazione catastale dei redditi agrari”.

La fiscalità agricola e i contratti agrari