6 Dicembre 2017

Litisconsorzio facoltativo

di EVOLUTION
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Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più di due parti nel medesimo processo, in caso di pluralità del rapporto soggettivo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina del litisconsorzio facoltativo.

L’istituto del litisconsorzio è disciplinato dall’articolo 14 D.Lgs. 546/1992, il quale individua due tipologie:

  • il litisconsorzio necessario;
  • il litisconsorzio facoltativo.

Il litisconsorzio facoltativo è configurabile, ai sensi dell’articolo 103 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992), nelle ipotesi in cui tra più cause esiste connessione tra l’oggetto e il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

In tali casi, i soggetti terzi (compreso, evidentemente, il litisconsorte necessario pretermesso) che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso possono intervenire volontariamente o essere chiamati in causa d’ufficio o su istanza di parte ex articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992, il terzo interveniente volontario o chiamato in causa interviene nel processo:

  • notificando alle altre parti un atto di intervento, che deve essere sottoscritto dall’interveniente stesso o dal suo difensore ex articolo 12 D.Lgs. 546/1992;
  • costituendosi in giudizio entro 60 giorni dall’ultima notifica dell’atto di intervento mediante le forme previste per la parte resistente ex articolo 23 D.Lgs. 546/1992, in quanto applicabili.

È opportuno che il terzo destinatario dell’atto proponga un autonomo ricorso, anziché un intervento in un giudizio instaurato da altri, chiedendo possibilmente la riunione dei ricorsi.

Tuttavia, ciò sarà possibile qualora al momento della costituzione in giudizio non sia già decorso il termine di decadenza assegnato dal giudice con ordinanza per l’integrazione del contraddittorio ex articolo 14, comma 6, D.Lgs. 546/1992.

Qui di seguito si propone un facsimile di un atto di intervento per integrazione del contraddittorio.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ……………….

SEZ. … – R.G. …

ATTO DI INTERVENTO

Il Sig. ………………………., C.F. …………………………….., nato a ……………….. il …………………….. e residente in ……………………. alla via ………………………….., (oppure, la società …………………….), rappresentato e difeso, come da mandato a margine/in calce al presente atto, dal sottoscritto Avv./Dott./Rag. ………………………, C.F. ……………………………., (pec: …………………………….. – fax …………………..) presso il cui Studio in …………….. alla via …………………….. è elettivamente domiciliato,

CONTRO

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ………………., in persona del Direttore pro tempore, (oppure, Agenzia delle Entrate – Riscossione ……………..),

AVVERSO

………………………………………………….. emesso da ………………….. e notificato/a in data ……………… relativo/a a …………..……. periodo di imposta ……………,

PREMESSO CHE

  • …………………………………..;
  • la causa riguarda anche l’odierno interveniente e, pertanto, è necessaria l’integrazione del contraddittorio;

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. ………………………., (oppure, la società …………………….), come sopra rappresentato e difeso, si costituisce nel presente giudizio per il tramite dell’Avv./Dott./Rag. ……………………… (C.F. …………………………….) (pec: …………………………….. – fax …………………..), e formula i seguenti

MOTIVI

……………………………………………….

Per tutto quanto dedotto ed eccepito, l’odierno interveniente, come innanzi rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l’On.le Commissione tributaria provinciale di ……………… Voglia dichiarare ………………

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si attesta che il presente atto di intervento che sarà depositato per la costituzione in giudizio è conforme all’atto di intervento notificato all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ……………..

Si deposita, unitamente al presente atto di intervento, la seguente documentazione ………………………

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, il valore della causa è pari ad euro ………………..

Luogo e data                                                                                            Firma difensore

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Inoltre, sono presenti i seguenti facsimili:

  • atto di chiamata in causa;
  • atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa;
  • atto di intervento volontario.
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