L’Agenzia chiarisce l’ambito soggettivo dello split payment
di Fabio GarriniL’applicazione dello split payment è subordinata alla verifica della qualifica del cessionario / committente. La circolare AdE 27/E pubblicata il 7 novembre 2017 interviene a commento dell’istituto modificato ad opera del D.L. 50/2017.
L’aspetto soggettivo
L’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della pubblica Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. ricevono il corrispettivo ad essi spettante al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva, come indicato dal D.M. 23 gennaio 2015 (peraltro modificato dal decreto 27 giugno 2017).
Con D.M. 13 luglio 2017, con riguardo all’individuazione delle pubbliche Amministrazioni, viene disposto che sono riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti le pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.
La disamina dei soggetti interessati è condotta dalla circolare 27/E/2017. Sono interessate le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009. Tale previsione menziona, a sua volta, espressamente gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco ISTAT pubblicato annualmente entro il 30 settembre e comprende le unità istituzionali inserite nel conto economico consolidato che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche, qualunque veste giuridica rivestano; sono poi ricomprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Tra queste ricadono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI. Sono soggette a split payment anche le Amministrazioni autonome.
Come evidenziato dalla circolare 27/E/2017, ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.. Occorre comunque escludere i “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Le società
Con l’articolo 1 del D.L. 50/2017 viene ridefinito il perimetro di applicazione dell’istituto. Dallo scorso 1° luglio 2017, la scissione dei pagamenti si applica infatti, oltre che alla P.A., anche nei confronti dei seguenti soggetti:
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (maggioranza in assemblea), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco ISTAT delle P.A.;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
In particolare, in sede di prima applicazione, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017; per i prossimi periodi d’imposta è prevista la pubblicazioni di elenchi aggiornati.
Da segnalare che l’articolo 3 del D.L. 148/2017, con effetto dal 1° gennaio 2018, dispone l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70%, dalla pubblica Amministrazione. Pertanto, dal prossimo anno, la disciplina riguarderà, sostanzialmente, anche:
- le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni,
- nonché gli enti di previdenza, le aziende speciali, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%,
- le società, partecipate in misura non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché dalle loro controllate.