14 Dicembre 2017

Per lo split payment è irrilevante l’attestazione del cliente

di Fabio Garrini
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La circolare 27/E pubblicata il 7 novembre 2017 chiarisce che l’attestazione eventualmente rilasciata dal cliente circa la sua inclusione nel perimetro applicativo dello split payment, oggi, non assume più alcuna rilevanza, malgrado tale ipotesi sia ancora prevista dall’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, attualmente, l’individuazione dei soggetti interessati deve avvenire esclusivamente attraverso la consultazione degli elenchi pubblicati.

 

Attestazione ed elenchi

In sede di prima applicazione (dal 2018 è invece prevista una procedura di approvazione “anticipata” degli elenchi), per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment risulta applicabile alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017. Per l’individuazione delle società occorre far riferimento agli elenchi pubblicati in maniera definitiva sul sito del Mef il 31 ottobre 2017 (tali elenchi sono stati più volte modificati); per l’individuazione della P.A. occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, il comma 1-quater dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 1 del D.L. 50/2017, ha previsto che “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime (…)”.

Da più parti è stato segnalato come tale previsione poteva aver senso in un primo momento, quando il D.L. 50/2017 non individuava puntualmente i soggetti interessati dalla disciplina e quindi vi erano molti dubbi circa il nuovo perimetro applicativo dello split payment.

Al contrario, dopo che il D.M. 27 giugno 2017 ha introdotto la logica degli elenchi per individuare chi sia effettivamente interessato dalla previsione, la possibilità di richiedere tale attestazione non ha più alcun senso. Anzi, a ben vedere, poteva addirittura essere fuorviante: come ci si sarebbe dovuti comportare nel caso in cui la società cliente, inclusa negli elenchi, avesse attestato di non essere interessata dallo split payment? Lo stesso dubbio esisteva anche nel caso contrario.

Sul punto l’Agenzia afferma che, stante la puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze dell’elenco delle Società nonché con il riferimento all’IPA per le P.A., la previsione richiamata è stata rilevante solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi.

A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, non è più utile per il fornitore richiedere la predetta attestazione.

Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, infatti, l’eventuale attestazione resa dalla P.A. o società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi.

L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici; quindi, in definitiva, l’unico elemento rilevante è la presenza o meno del soggetto destinatario della fattura all’interno dei citati elenchi.

Conseguentemente, pare proprio di poter affermare come sia un adempimento del tutto inutile quello di richiedere l’emissione dell’attestazione al cliente; peraltro, anche una eventuale attestazione già richiesta, che inizialmente poteva avere una qualche utilità, oggi è divenuta del tutto inutile.

 

Reverse charge e split payment