Country by country reporting: invio posticipato
di Angelo GinexPosticipato al 9 febbraio 2018 il termine per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all’anno 2016 del country by country reporting. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 11 dicembre, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio della documentazione CbC con riferimento esclusivo al primo anno di rendicontazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.
La proroga riguarda le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 28/11/2017, il provvedimento n. 275956/2017, mediante il quale ha adottato le disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 per la trasmissione telematica dei “dati Paese per Paese” da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni.
Per ciò che concerne il profilo soggettivo di applicabilità, essa ha ripreso quanto disposto dal D.M. 23 febbraio 2017, enunciando però la regola secondo la quale non occorre includere nella rendicontazione le società inserite nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto.
Per quanto riguarda invece le informazioni da comunicare per adempiere a tale obbligo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito e specificato il contenuto delle tre tabelle presenti nell’allegato al D.M. 23 febbraio 2017, le quali costituiscono il modello di rendicontazione da adoperare.
La tabella 1, denominata “Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”, deve indicare le seguenti voci:
- giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, in caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
- somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal “risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione;
- imposte sul reddito pagate nell’esercizio, in base alla contabilità di cassa;
- imposte sul reddito di competenza dell’esercizio;
- capitale dichiarato, costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- numero totale di addetti di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- immobilizzazioni materiali, cioè la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.
La tabella 2, denominata “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”, deve indicare:
- la lista delle entità appartenenti al gruppo residenti per ciascuna giurisdizione fiscale indicata nella tabella 1;
- il nome della giurisdizione fiscale;
- la natura dell’attività principale esercitata da ciascuna entità.
La tabella 3, denominata “Informazioni supplementari”, ha natura squisitamente esplicativa, dovendo fornire indicazioni circa la denominazione del gruppo, il periodo d’imposta di riferimento, la fonte dei dati e le informazioni necessarie per una migliore comprensione dei precedenti dati.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati contenuti nella tabella 3 devono essere presentati sia in italiano che in inglese, il termine per l’invio annuale della rendicontazione scade entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo e i dati oggetto di quest’obbligo devono essere inviati tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in formato XML.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione con una ricevuta, nella quale, a seguito di una elaborazione di controllo, ne indica l’esito, che può essere:
- positivo;
- positivo secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, D.M. 23 febbraio 2017;
- negativo con scarto.
In quest’ultimo caso, occorre effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni, che deve avvenire nel rispetto della scadenza precedentemente enunciata.