Definizione agevolata delle sanzioni in mancanza dell’avviso bonario?
di Marco BargagliAi sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari procedure automatizzate, può procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Tale forma di controllo non contempla valutazioni di merito, ma ha l’obiettivo di valutare la correttezza dei calcoli effettuati dal contribuente e, simmetricamente, dei versamenti eseguiti.
Sulla base di tale principio ai fini delle imposte sui redditi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla Legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla Legge;
- ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella spettante, ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Simmetricamente, ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, il controllo automatico delle dichiarazioni serve: a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte; a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle liquidazioni periodiche.
Ciò detto, sotto il profilo operativo occorre domandarci se la notifica della comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario”) riveste carattere obbligatorio e, soprattutto, se in caso di diretta ricezione della cartella esattoriale spetti comunque la riduzione di un terzo della sanzione prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997.
Sullo specifico tema, si è espressa la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015 la quale ha affermato il principio in base al quale nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti non è obbligatorio inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario”) e, conseguentemente, non spetterebbe la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative.
Nel caso esaminato (riguardante, come detto, un tardivo versamento), gli ermellini hanno affermato che sull’Amministrazione “non incombeva l’obbligo d’inviare la comunicazione, per cui l’omesso invio non sostanzia fatto lesivo alcuno”.
A parere dei giudici, dall’individuazione del significato precettivo della norma discende, in definitiva, l’esclusione del diritto della contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni, in quanto non è obbligatoria la notifica della comunicazione di irregolarità.
Ne deriva l’affermazione del seguente principio di diritto: “In caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, al cospetto della tardività del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione d’inviare comunicazione d’irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative“.
In definitiva, sulla base dell’autorevole precedente giurisprudenziale:
- in caso di omessi o tardivi versamenti, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità prima di iscrivere a ruolo le somme dovute;
- non è quindi possibile ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative, tenuto conto che l’agevolazione in rassegna viene concessa solo qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.