Farmacie: le novità del decreto concorrenza – I° parte
di Viviana GrippoCon il presente approfondimento diviso in due parti è intenzione dello scrivente fare un excursus sulle novità in merito alla gestione delle farmacie, rivoluzionata dal recente ed atteso decreto concorrenza.
Il primo cambiamento attiene al fatto che potranno essere titolari di farmacia anche le società di capitali nelle forme delle Srl, Spa e Sapa; inoltre, i soci delle società di gestione delle farmacie potranno essere anche non farmacisti, mentre tale titolo dovrà essere rivestito dal direttore della stessa che potrà però anche non essere socio.
Un’altra importante novità è costituita dal venir meno del limite delle 4 farmacie gestibili da un unico soggetto; è stato invece introdotto un limite del 20% per regione.
Consegue alle modifiche il venir meno delle limitazioni al trasferimento delle quote sociali che prima si legavano all’esistenza del titolo di farmacista anche nella persona dell’avente causa; quindi, in caso di morte, le quote sociali saranno trasferibili anche a eredi non farmacisti.
Vengono introdotte alcune incompatibilità del socio: questi non potrà essere, tra le altre, direttore della farmacia di cui non è socio o titolare di farmacia individuale.
La principale innovazione consiste, però, nel fatto che i cambiamenti tenderanno ad assimilare sempre più l’azienda farmacia a qualsiasi altra azienda. Il «mercato» potrà entrare nel mondo delle farmacie e «imporrà» i metodi di gestione e valutazione tipici delle aziende. Questo costringerà la farmacia a misurarsi con un approccio sino ad ora parzialmente sconosciuto, soprattutto in tema di valutazione dell’andamento aziendale.
Varrà, quindi, la pena pensare anche all’opportunità per alcuni di prevedere trasformazioni o conferimenti d’azienda, nel qual caso potranno verificarsi le seguenti fattispecie:
- conferimento della ditta individuale in società di persone, con possibilità di valorizzare l’avviamento senza perizia giurata;
- conferimento della ditta individuale in società di capitali, con valorizzazione dell’avviamento con perizia di un esperto;
- conferimento dell’azienda con perizia dalla società di persone alla società di capitali (la società di persone diventa holding);
- trasformazione da società di persone a società di capitali, senza possibilità di valutare l’avviamento.
Un assoluto approfondimento meriterà l’aspetto contributivo; laddove il socio farmacista sarà ancora soggetto ENPAF occorrerà chiedersi se gli altri soci persone fisiche non farmacisti (lavoratori) dovranno essere iscritti alla gestione commercianti, ed ancora, quali riflessioni andranno effettuate in merito alla posizione contributiva per le società di capitali.
In conclusione ci troviamo di fronte ad un cambio epocale tutto da gestire.
Nel prossimo approfondimento affronteremo compiutamente uno egli effetti del cambiamento: l’applicabilità degli indici di bilancio.