30 Dicembre 2017

La prova dei requisiti di accesso al regime fiscale agevolato ASD

di Angelo Ginex
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L’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio spetta al contribuente, non potendo ritenersi soddisfatto dal dato della mera affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 9 novembre 2017, n. 28175.

La vicenda prende le mosse dalla contestazione ad un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) della decadenza dal regime fiscale agevolato, cui tali tipi di enti associativi possono accedere ai sensi degli articoli 148 D.P.R. 917/1986 e 1 Legge 398/1991, per mancata conformazione dello statuto alle clausole elencate nel comma 8 dell’articolo 148 citato, e richieste ai fini dell’accesso ai benefici ricompresi nel comma 3 dell’articolo medesimo.

I giudici del gravame statuivano che, essendo l’associazione affiliata al CONI ed alla FIGC, nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzate ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle ASD, alla medesima dovesse essere senz’altro riconosciuto il regime fiscale agevolato previsto dalle correlate disposizioni legislative, con conseguente infondatezza delle pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 148 D.P.R. 917/1986 e 4 D.P.R. 633/1972 per avere ritenuto i giudici di appello sufficiente presupposto di applicabilità del regime fiscale agevolato delle ASD la circostanza che l’associazione fosse affiliata al CONI ed alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e svolgesse regolarmente l’attività sportiva organizzata da detti Enti di promozione sportiva.

In accoglimento di tale censura, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’applicabilità del regime fiscale agevolato non discende né dall’assunzione della veste formale di ASD, né dalla mera affiliazione agli enti di promozione sportiva, dovendo provare invece il contribuente il concreto svolgimento delle attività consone agli scopi istituzionali, le quali devono, inderogabilmente, prendere posto nello statuto (cfr., Cass., sentenza del 5 agosto 2016, n. 16449).

In altri termini, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente, ai fini dell’accesso al regime agevolato, l’astratta sussumibilità dell’associazione in una delle categorie previste dagli articoli 148 D.P.R. 917/1986 e 4 D.P.R. 633/1972 concernenti, rispettivamente, le agevolazioni in tema di Ires ed Iva, essendo l’associazione obbligata a dar prova dell’effettivo svolgimento della propria attività nel rispetto delle prescrizioni previste (cfr., Cass., sentenza 30 maggio 2012, n. 8623).

Infatti, i Giudici di Piazza Cavour, con la recentissima sentenza del 4 ottobre 2017, n. 23228, avevano già affermato che l’onere della prova ai fini del possesso delle condizioni necessarie al godimento di un’agevolazione ricade sul soggetto che ne asserisce la spettanza, e ciò vale anche riguardo alle agevolazioni previste per la categoria delle associazioni senza scopo di lucro, cui appartengono le ASD.

In definitiva, il solo dato formale dell’iscrizione alle federazioni sportive ed al CONI non basta a garantire l’accesso al regime fiscale agevolato (mentre la sua assenza ne impedisce a priori l’accesso), con la conseguenza che essa è da considerarsi una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto è richiesta, sussidiariamente, la prova del concreto svolgimento della propria attività senza fine di lucro in ossequio alle norme che la regolano.

Sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

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