Tassazione “mista” del trust
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNonostante l’assenza di una disciplina civilistica interna del trust (pur riconosciuto dall’Italia per aver aderito alla Convenzione dell’Aja), con la Legge finanziaria del 2007 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte sui redditi.
L’articolo 73 Tuir, infatti, annovera il trust tra i soggetti passivi Ires, ed in particolare tra gli enti commerciali (lett. b) se svolgono un’attività produttiva di reddito d’impresa, ovvero tra gli enti non commerciali (lett. c) qualora siano introdotti nel trust beni diversi dall’azienda (tipicamente immobili e partecipazioni).
Pertanto, il primo aspetto da considerare ai fini fiscali riguarda la soggettività passiva del trust per le imposte dirette, con conseguente obbligo di determinazione del reddito imponibile (e di presentazione della dichiarazione):
- quale reddito d’impresa, se il trust è commerciale;
- quale sommatoria delle singole categorie reddituali in presenza di un trust non commerciale.
Ad esempio, se il disponente ha conferito in trust degli immobili che vengono concessi in affitto, il reddito deve considerarsi di natura fondiaria, così come se nel trust confluiscono delle partecipazioni per le quali sono percepiti dei dividendi il reddito rientra tra quelli di capitale.
Una volta determinato il reddito da parte del trust, è necessario verificare il soggetto in capo al quale il reddito stesso deve essere tassato, ed in tale ambito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 48/E/2007 ha distinto due ipotesi:
- in presenza di beneficiari individuati che hanno diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito, la tassazione avviene per trasparenza in capo ai predetti beneficiari, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito stesso (in tale ipotesi il trust è “trasparente”);
- in tutti gli altri casi, la tassazione avviene direttamente in capo al trust cd. “opaco”.
I beneficiari persone fisiche di un trust trasparente dovranno quindi assoggettare a tassazione Irpef il reddito loro attribuito (anche se non effettivamente percepito), considerato quale reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g-sexies), Tuir, con conseguente tassazione progressiva variabile in funzione anche della presenza di eventuali altri redditi in capo ai beneficiari.
Al contrario, in presenza di un trust opaco, è lo stesso trust che assoggetta ad Ires con l’aliquota del 24% il reddito prodotto, evidenziando che tale tassazione è definitiva ed assorbente anche per le future assegnazioni ai beneficiari.
Tuttavia, nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione AdE n. 81/E/2008) è stato coniato anche un trust “misto”, ossia un trust in cui è stabilito nell’atto istitutivo che il reddito del trust, al netto dei relativi costi, è mantenuto nel trust stesso ed utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia non potrà essere erogato più del 75% del reddito prodotto.
In tal caso, secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito prodotto dal trust non può essere imputato per intero per trasparenza ai beneficiari, poiché la parte non distribuita (di valore almeno pari al 25%) deve essere tassata ai fini Ires direttamente in capo al trust stesso.
Diversamente, la quota di reddito distribuita ai beneficiari, che non può superare il 75% del reddito complessivo, deve essere imputata per trasparenza ai beneficiari (nel caso di specie, al disponente e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti).