Legge di Bilancio 2018: novità in materia di imposta di registro
di Angelo GinexL’articolo 1, comma 87, L. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha modificato gli articoli 20 e 53-bis D.P.R. 131/1986 (c.d. Testo unico dell’imposta di registro), rubricati rispettivamente “interpretazione degli atti” e “attribuzioni e poteri degli uffici”, con l’intento di bloccare l’orientamento giurisprudenziale che consente di riqualificare gli atti portati alla registrazione sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati.
A seguito della citata novella normativa, l’articolo 20 D.P.R. 131/1986 prevede infatti che, al fine di applicare correttamente l’imposta di registro, l’interpretazione dell’atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extratestuali).
Quindi, l’Amministrazione finanziaria non potrà più valorizzare elementi estranei all’atto da registrare, ma dovrà concentrarsi soltanto sugli effetti giuridici da esso prodotti.
A titolo esemplificativo, gli uffici non potranno più riqualificare, ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, gli atti di conferimento d’azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria in atti di cessione di azienda, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cassazione, sentenze nn. 11873/2017, 6758/2017, 3562/2017, 9582/2016, 8542/2016, 2636/2016, 8655/2015 e 21770/2014).
La Legge di bilancio 2018 ha, poi, operato una modifica anche all’articolo 53-bis D.P.R. 131/1986, prevedendo che le attribuzioni ed i poteri dell’Amministrazione finanziaria, in materia di abuso del diritto, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Ne deriva che, qualora l’operazione posta in essere dal contribuente sia priva di sostanza economica e realizzi essenzialmente un vantaggio fiscale indebito, l’Amministrazione finanziaria potrà contestarla per abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis L. 212/2000.
In definitiva, quindi, la novella normativa costringe l’interprete a limitare il proprio raggio d’azione quando deve interpretare e qualificare un atto al fine di applicare l’imposta di registro, potendo fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei.
Così facendo, il legislatore ha espressamente sancito ciò che, secondo la dottrina, era già insito nella natura di imposta d’atto dell’imposta di registro, ovvero che per tale tipo di imposta la forma giuridica in cui gli atti si manifestano ha importanza fondamentale ai fini della tassazione, sicché le operazioni da tassare devono essere interpretate facendo riferimento esclusivo a quegli elementi che risultino dal singolo atto presentato per la registrazione.
Per quanto concerne invece il rapporto tra l’articolo 53-bis D.P.R. 131/1986 e l’articolo 10-bis L. 212/2000, appare evidente come il legislatore abbia voluto ribadire che la disciplina antielusiva trova applicazione anche nell’ambito dell’imposta di registro, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla prassi degli ultimi anni.
Infine, non è chiaro se la novella normativa sia applicabile retroattivamente, e pertanto, considerata l’importanza che il tema riveste, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.
4 Marzo 2018 a 9:15
Vorrei sapere se è corretto l’operato di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha tassato come compravendita (di tutto il complesso familiare in capo ad una società semplice) l’assegnazione della totalità delle quote in capo al socio superstite e questo proprio sulla base del previgente art. 20 dpr 131/1986.
Distinti saluti.
Giuseppe Di Nunzio
6 Marzo 2018 a 9:57
Gentile Collega,
se ho ben compreso la fattispecie prospettata (ovvero, riqualificazione dell’atto di cessione di quote in atto di cessione d’azienda con conseguente liquidazione dell’imposta di registro da fissa in proporzionale), non dovrebbe essere corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria laddove l’avviso di liquidazione sia stato emanato dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica all’articolo 20 D.P.R. 131/1986, così come chiarito dalla stessa AE in occasione di Telefisco 2018 e sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2007/2018.
In ogni caso, atteso che la fattispecie prospettata meriterebbe ulteriori approfondimenti non possibili in tale sede, si precisa che le informazioni ivi contenute non costituiscono un parere professionale.
Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e/o informazione.
Cordiali saluti.