Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza
di Andrea RossiVeronica PigarelliIl decreto di attuazione della Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 per la riforma della legge fallimentare, la cui nascita è sembrata in forse prima della fine della corrente legislatura, è stato invece consegnato al Ministero della Giustizia lo scorso 21 dicembre.
Si tratta di un nuovo “Codice della Crisi e dell’insolvenza” che, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dall’Unione Europea (in modo particolare dalla raccomandazione n. 2014/135/UE del 12 marzo 2014 e dal regolamento (UE) 2015/848), non richiama più la parola fallimento di derivazione latina, venendo pertanto meno il concetto che vedeva appunto la legge fallimentare come una sorta di strumento volto a regolamentare sia il dissesto dell’impresa che i reati conseguenti al dissesto stesso.
Il nuovo Codice disciplina in modo unitario e organico le situazioni di difficoltà delle imprese, indifferentemente dalla natura giuridica del debitore e soprattutto dall’attività esercitata, occupandosi della crisi e dell’insolvenza degli imprenditori (anche agricoli), dei piccoli commercianti o artigiani, dei professionisti, dei consumatori e delle società pubbliche. Sono invece escluse dalla trattazione nel nuovo Codice le grandi imprese assoggettabili alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, che rimane immutata, mentre viene (finalmente) disciplinata l’insolvenza dei gruppi di impresa.
Il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza, composto da circa 360 articoli e suddiviso in nove titoli, nella prima parte tratta delle disposizioni generali, puntando in modo particolare l’attenzione sulla crisi e l’insolvenza delle imprese di maggiori dimensioni, oltre che di quei soggetti che possiamo definire debitori civili che, con la norma attualmente in vigore, non sono assoggettati al fallimento.
Inoltre, sempre nei principi generali, il Legislatore ha voluto dedicare particolare attenzione non solo agli obblighi ed ai diritti del debitore in crisi ma anche ai doveri delle altre parti in causa, quali i professionisti incaricati (advisor legali, finanziari, etc.) e le autorità preposte.
Nel titolo secondo del Codice sono stati invece approfonditi gli istituti dell’allerta e della composizione assistita della crisi, avendo la consapevolezza che le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore; in tal senso sono stati collocati nelle Camere di commercio i nuovi organi di composizione della crisi, lasciando in vita, con le funzioni richieste dalla nuova normativa, gli organismi già oggi previsti per il sovraindebitamento.
Per quanto attiene gli indicatori della crisi, si segnala che gli stessi avranno natura reddituale, patrimoniale e finanziaria e dovranno essere predisposti, con cadenza triennale, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat.
L’obbligo di segnalazione della crisi è invece previsto in capo all’organismo di controllo societario, agli intermediari finanziari, laddove vi siano revisioni negli affidamenti, ai creditori pubblici qualificati quali l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione delle imposte.
Il terzo titolo del Codice è dedicato, in modo particolare, alla definizione della competenza dei tribunali per i soggetti in crisi, mentre, nel quarto titolo sono trattati gli strumenti di regolazione della crisi che dovrebbero essere favoriti grazie all’introduzione dell’istituto dell’allerta. Pertanto, in tale sezione, trovano posto i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati preventivi oltre che le disposizioni riguardanti le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Senza volersi soffermare in modo particolare sulle singole procedure, si vuole portare all’attenzione del lettore che il nuovo concordato, qualora sia di natura liquidatoria, dovrà prevedere l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori, che a loro volta non potranno essere soddisfatti per un importo inferiore al venti per cento.
Il titolo quinto tratta invece della liquidazione giudiziale, che ha sostituito l’istituto del fallimento; le norme attualmente in vigore non sono state stravolte, nel limite delle previsioni della legge delega, e pertanto troveremo ancora la figura del curatore.
Una delle maggiori novità introdotte dalla legge delega riguarda la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi, trattati nel titolo sesto, suddiviso in due capi, di cui il primo dedicato agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di concordato, ed il secondo alla liquidazione giudiziale.
In modo particolare si evidenzia nei concordati di gruppo la possibilità di trasferire risorse da una società all’altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle regioni dei creditori di ciascuna impresa.
Il titolo settimo è invece dedicato all’istituto della liquidazione coatta amministrativa, che sulla base delle indicazioni fornite dalla legge delega, è rimasto sostanzialmente invariato per le imprese di diritto speciale, quali le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, mentre nel titolo ottavo si è voluto disciplinare i rapporti della liquidazione giudiziale con le misure cautelari penali e con le misure di prevenzione.
Infine, il titolo nono ha aggiornato le disposizioni penali, adattandole alla nuova denominazione del fallimento e del fallito, stante il fatto che la legge delega non ha interessato, se non marginalmente, le disposizioni penali contenute nella vigente legge fallimentare.