Bonus Irpef: le novità dal 2018
di Luca MambrinLa legge di Bilancio 2018, modificando l’articolo 13, comma 1-bis, Tuir, ha ampliato l’ambito di applicazione del “bonus Irpef”, introdotto dal D.L. 66/2014, poi reso strutturale dal 2015 dalla legge di stabilità 2015, incrementando le soglie reddituali previste per poterne beneficiare.
Da un punto di vista soggettivo, i soggetti potenziali beneficiari del bonus sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- da redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, Tuir (ne sono esclusi i redditi da pensione);
- da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cu i all’articolo 50, comma 1, Tuir, quali:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base all’articolo 13, comma 1, Tuir. Quindi, nel caso in cui l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente, sia pari a zero (contribuenti incapienti), allora si è esclusi dalla possibilità di beneficiare del bonus Irpef.
Fino al 2017, inoltre, per aver diritto al credito era necessario che il contribuente fosse titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta di riferimento non superiore a 26.000 euro; l’articolo 1, comma 132, della legge di Bilancio 2018 interviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, incrementando le soglie del reddito complessivo Irpef previste per poter beneficiare del bonus in esame, così come di seguito riportate:
Reddito complessivo | Bonus |
Fino ad € 24.600 | € 960 |
Da € 24.601 fino ad € 26.600 | € 960* (26.600- reddito complessivo)/2.000 |
Oltre € 26.600 | 0 |
In caso quindi di reddito complessivo inferiore ad euro 24.600 (rispetto al precedente limite fissato ad euro 24.000) il bonus spetta per 960 euro annui (80 euro mensili); nel caso invece di reddito complessivo superiore ad euro 24.600 ma fino ad euro 26.600 (il precedente limite era fissato ad euro 26.000) il bonus spettante è ridotto proporzionalmente all’aumentare del reddito complessivo, mentre oltre 26.600 euro di reddito complessivo non spetta alcun importo a titolo di bonus Irpef.
Restano sostanzialmente invariate le altre disposizioni relative all’agevolazione in esame: i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione (senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori).
Il credito:
- è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
- è riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore ad euro 26.600; come precisato poi anche nella circolare AdE 9/E/2014:
- 1) il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- 2) vanno considerati nella determinazione del reddito le somme assoggettate a cedolare secca, mentre non vanno considerati i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per incrementi di produttività.
- non concorre alla formazione del reddito.
In particolare, i sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:
- verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;
- calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.
Come precisato poi anche nella circolare AdE 9/E/2014 il bonus spetta:
- ai soggetti non residenti fiscalmente in Italia, tranne il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;
- a coloro che percepiscono indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- ai lavoratori deceduti: il credito spetta, quindi, in relazione al loro periodo di lavoro nell’anno e va calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
- ai lavoratori frontalieri (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione);
- ai lavoratori il cui reddito viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.