Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee guida OCSE
di Fabio LanduzziLo scorso 10 luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato la nuova versione delle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, ossia le “Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento”; l’obiettivo del documento è quello di fornire linee guida operative per l’applicazione del principio di libera concorrenza nelle transazioni effettuate fra imprese appartenenti al medesimo gruppo internazionale.
Fattore caratterizzante delle nuove Linee guida è che esse recepiscono le principali modifiche previste dai documenti frutto del progetto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”).
Principio cardine ribadito anche nelle nuove Linee guida è che le imprese appartenenti ad un gruppo internazionale devono essere remunerate sulla base del valore che esse creano nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Per quanto in modo particolare concerne la disciplina dei cd. “servizi infragruppo a basso valore aggiunto”, il nuovo capitolo VII delle Linee guida OCSE di fatto recepisce i contenuti indicati nell’Action 10 Beps.
Peraltro, ancor prima, sul tema si era espresso in senso pressoché conforme anche il documento di fonte unionale del febbraio 2010 dell’“EU Joint Transfer pricing forum”.
Ebbene, il nuovo par. 7.45 delle Linee guida OCSE individua tale tipologia di servizi al ricorrere di queste caratteristiche essenziali:
- sono servizi di supporto;
- non sono quindi parte del “core business” del gruppo di appartenenza;
- non richiedono l’uso di rilevanti beni immateriali e proprietà intellettuali;
- non sottendono l’assunzione o la gestione di rischi rilevanti.
Ecco perché, ad esempio, non potranno essere considerati “a basso valore aggiunto” servizi quali: ricerca e sviluppo, transazioni finanziarie, corporate management, assicurazione e altri simili che non si possono contraddistinguere per un carattere essenzialmente “routinario”.
L’impresa che presta i servizi a basso valore aggiunto, secondo le indicazioni delle Linee guida, dovrebbe essere remunerata secondo una procedura semplificata che si caratterizza per 3 fasi principali:
- il Cost pool, ossia la determinazione annuale dei costi sostenuti per rendere i servizi previsti, escludendo naturalmente i costi per attività che vanno a beneficio della controllante;
- l’esclusione dal Cost pool di questi costi per servizi che non vanno a beneficio di tutti gli aderenti all’accordo, bensì specificamente di uno soltanto o di alcuni di essi;
- l’allocazione del costo complessivo residuante dopo la fase 2 tra tutte le imprese del gruppo sulla base di una chiave di allocazione coerente per categoria di servizi, ossia in grado di misurare, seppure in modo ovviamente empirico, il livello di utilità tratta da ciascuna impresa dai servizi messi a disposizione dal gruppo.
La remunerazione del prestatore dei servizi includerà poi un mark up che, secondo le indicazioni dell’OCSE, può essere pari al 5% senza dover necessariamente essere supportato da analisi di comparabilità.
Molto importante è poi la puntualizzazione, sempre riferita al caso della procedura semplificata applicata ai servizi a basso valore aggiunto, relativa a ciò che il contribuente è tenuto a mettere a disposizione della propria Amministrazione finanziaria per supportare il riconoscimento fiscale dei costi:
- documentazione che illustri la tipologia di servizi ricevuti, indicando le ragioni per cui si tratta di “servizi a basso valore aggiunto” ed anche dei benefici attesi dagli stessi,
- i contratti che regolamentano il rapporto,
- la documentazione esplicativa dei calcoli relativi alla determinazione del Cost pool,
- la documentazione illustrativa dei calcoli di allocazione dei costi.