Compensazioni sospette e pagamenti delle PA: le novità
di Angelo GinexIn materia di accertamento e riscossione, tra le novità residuali apportate dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), si segnala la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di bloccare preventivamente le compensazioni sospette e, per le Pubbliche Amministrazioni, di bloccare i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000.
Per quanto concerne il blocco delle compensazioni sospette, si evidenzia che l’articolo 1, comma 990, L. 205/2017 ha inserito, nell’articolo 37 D.L. 223/2006, il comma 49-ter, che prevede un meccanismo preventivo di controllo delle compensazioni eseguite mediante modello F24.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo di durata fino a 30 giorni, l’esecuzione della delega di pagamento di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento può essere eseguito. Comunque, il pagamento si considera eseguito (al giorno di presentazione della delega stessa) decorsi 30 giorni dalla presentazione della delega, in assenza di blocco ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Relazione tecnica al disegno di legge, i rischi potrebbero verificarsi quando il credito da compensare si riferisce ad anni risalenti e ove il soggetto titolare del credito non coincida con quello che deve effettuare il versamento.
Le modalità di attuazione della presente norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, l’articolo 1, comma 986, L. 205/2017 ha modificato l’articolo 48-bis D.P.R. 602/1973, abbassando il limite che cagiona il blocco da euro 10.000 ad euro 5.000.
Quindi, a partire dal 1° marzo 2018, le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore ad euro 5.000, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso, in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo pari almeno ad euro 5.000.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche e il pagamento può essere effettuato se la stessa non fornisce alcuna risposta nel termine indicato o comunica che il soggetto non risulta inadempiente.
Al contrario, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontra la presenza di un debito, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare dello stesso e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.
In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione (sempre a partire dal 1° marzo 2018).
Decorso un periodo di 60 giorni senza che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.