Deduzione costi con registrazione Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa recente circolare AdE 1/E/2018 ha finalmente reso noto il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità e sui termini previsti per la detrazione dell’Iva a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 agli articoli 19 e 25 D.P.R. 633/72.
In linea con il pensiero espresso dalla Corte di Giustizia Ue, l’Agenzia ha precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è condizionato da due elementi (da verificare entrambi successivamente al momento di esigibilità del tributo):
- il possesso della fattura di acquisto;
- la registrazione del documento nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/72.
Poiché la detrazione è “schiava” della registrazione del documento, il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con quello previsto per la registrazione del documento stesso, che coincide, a sua volta, con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura.
La posizione assunta dall’Agenzia ha quindi di fatto risolto numerosi problemi operativi, soprattutto per le fatture datate 2017 e ricevute dal cessionario o committente nel 2018, per le quali la detrazione spetta nella liquidazione periodica del 2018 in cui il documento è stato registrato.
Operando in tal modo, si risolve anche la questione relativa ai contribuenti che operano in regime di contabilità semplificata che a partire dal 2018 determinano il reddito in base al principio di cassa, e che hanno optato per l’annotazione ai fini Iva quale momento per individuare la deduzione dei costi sostenuti (ex articolo 18, comma 5, DPR 600/73).
Per tali contribuenti, pertanto, la fattura di acquisto datata 2017 (ad esempio 20 dicembre) pervenuta nel corso del mese di gennaio 2018 può essere annotata nel registro degli acquisti nel corso del 2018 con conseguente deduzione del relativo costo nello stesso 2018.
Tenendo conto che per tali contribuenti il periodo d’imposta 2017 soffre della mancata rilevanza delle giacenze finali di beni, che possono quindi portare ad una perdita d’impresa non riportabile negli esercizi successivi (come statuito dall’articolo 8 Tuir), la possibilità di “spostare” (legittimamente) dei costi di competenza del 2017 nel successivo anno 2018 può evitare di dichiarare una perdita nell’anno 2017 o comunque di dichiararla in misura inferiore.
Vi è poi l’ulteriore ipotesi di fatture sempre riferite ad operazioni effettuate nel 2017, ricevute nel 2018 e annotate nei primi quattro mesi del 2019 (entro il 30 aprile).
In tali casi, precisa l’Agenzia, la registrazione deve avvenire in apposito sezionale riferito alle fatture del 2018 (o adottando altre soluzioni similari) e l’imposta deve essere indicata nel quadro VF del modello Iva riferito all’anno 2018, nonostante la registrazione sia avvenuta nel 2019.
In tale ipotesi, a parere di chi scrive, la deduzione del costo deve avvenire nel 2019, posto che l’imputazione nel 2018 riguarda esclusivamente la detrazione ai fini Iva.
In altre parole, si ritiene necessario distinguere due aspetti:
- la detrazione dell’Iva, per la quale rileva l’imputazione dell’imposta nella dichiarazione annuale (dalle liquidazioni periodiche o dal “sezionale” di cui in precedenza)
- la deduzione del costo, per il quale rileva l’anno in cui avviene l’annotazione del documento contabile.