Semplificazioni in vista per gli accordi di “call-off stock”
di Marco PeiroloIl Consiglio europeo, nel documento n. 14257/16 del 9 novembre 2016, ha fornito alla Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva applicabili alle operazioni transfrontaliere.
In merito al regime del call-off stok, il Consiglio ha:
- osservato che esistono differenze nella disciplina applicata dagli Stati membri all’accordo di call-off stock nell’ambito del commercio transfrontaliero, che ricorre quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito;
- rilevato che, in assenza di norme armonizzate per il call-off stock a livello unionale, le divergenze tra le disposizioni nazionali che consentono la semplificazione della registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relativi ad accordi di questo tipo possono portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle Autorità degli Stati membri;
- invitato la Commissione ad analizzare e proporre il modo in cui modificare le attuali norme al fine di consentire un’applicazione più uniforme nella UE della semplificazione per il call-off stock.
Nel doc. COM(2017) 569 del 4 ottobre 2017, la Commissione ha ricordato che lo schema negoziale del call-off stock, utilizzato soprattutto nel commercio internazionale, si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento. La caratteristica essenziale di questo tipo di pattuizione consiste nella circostanza che il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo.
Con il call-off stock si ha, quindi, il vantaggio, per l’acquirente, di spostare in avanti nel tempo il momento dell’uscita finanziaria, dato che l’acquirente stesso, in assenza del prelievo, nonostante abbia la possibilità di ritirare la merce dal magazzino a suo piacimento, non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento.
Attualmente, per quanto riguarda gli adempimenti collegati allo schema contrattuale in esame, esistono Stati membri che richiedono ai fornitori non residenti di aprire una partita Iva al proprio interno, in quanto qualificano il trasferimento dei beni “senza vendita” come una cessione intracomunitaria “per assimilazione”.
Per contro, in via di semplificazione, altri Stati membri non richiedono l’apertura della partita IVA, con realizzazione dell’operazione intracomunitaria al momento del prelievo dei beni dal deposito.
La soluzione proposta dalla Commissione, sollecita dal Consiglio UE, consiste nel considerare che il regime di call-off stock dia luogo ad un’unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock, se l’operazione è effettuata tra due “soggetti passivi certificati”, come definiti nel doc. COM(2017) 567 del 4 ottobre 2017. In questo modo, si evita al fornitore di dover essere identificato in ogni Stato membro in cui ha collocato beni in regime di call-off stock.
Al fine di garantire un follow-up adeguato dei beni da parte delle Amministrazioni fiscali, il fornitore come anche l’acquirente avrà l’obbligo di tenere un registro dei beni in call-off stock e, inoltre, nell’elenco riepilogativo del fornitore si dovrà menzionare l’identità degli acquirenti ai quali i beni spediti saranno ceduti in un secondo momento.
Più in dettaglio, il nuovo articolo 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che non sia assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo certificato, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.
Ai fini in esame, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo certificato, o da un terzo che agisce per conto di tale soggetto passivo certificato, verso un altro Stato membro in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo certificato;
- il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni non è stabilito nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il soggetto passivo certificato destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell’Iva nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione Iva attribuitogli da tale Stato membro sono noti al fornitore nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni ha registrato la spedizione o il trasporto nel registro di carico e scarico e ha inserito nell’elenco riepilogativo l’identità del soggetto passivo certificato acquirente dei beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati. Ai sensi del nuovo par. 3 dell’articolo 243 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel registro in esame devono essere indicati i dati relativi, da un lato, ai beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro e l’indirizzo del luogo in cui sono immagazzinati in tale Stato membro e, dall’altro, ai beni ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro del cliente.
Se tali condizioni sono soddisfatte, al momento del prelievo:
- una cessione di beni, esente da Iva ai sensi dell’articolo 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE si considera effettuata dal soggetto passivo certificato che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
- un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo certificato a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
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7 Febbraio 2018 a 0:03
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