Le novità del modello 730/2018
di Luca MambrinCon il provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2017.
Di seguito sono elencate le principali novità contenute nel modello.
In merito alle modalità di presentazione, ai redditi di fabbricati ed ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati si segnala:
- presentazione del modello 730: sono state aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 (rispetto alle bozze pubblicate) con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione: anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono quindi presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018;
- locazioni brevi e cedolare secca: entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Tali contratti di locazione, se stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017 e conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, devono essere assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull’importo del canone o sul corrispettivo lordo indicato nel contratto. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi. Inoltre a decorrere dal 1 giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili o per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i relativi redditi; per il sublocatore o il comodatario, tale reddito costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”;
- premi di risultato e welfare aziendale: è stato innalzato da euro 2.000 ad euro 3.000 il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è stato innalzato ad euro 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
In materia di detrazioni si segnalano invece le seguenti novità:
- sisma bonus: tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- eco bonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- spese di istruzione: è stato aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro), su cui poter beneficiare della detrazione del 19%;
- spese sostenute da studenti universitari: limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- spese sanitarie: limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
In materia di crediti d’imposta invece si segnala che dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura (“art-bonus”) anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico – orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Infine si segnalano le seguenti ulteriori novità:
- borse di studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla “Fondazione Articolo 34”;
- cinque per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- addizionale comunale all’irpef: nel rigo “domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”;
- contributo di solidarietà: da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.