31 Gennaio 2018

Super e iper ammortamento: i chiarimenti del Fisco

di Raffaele Pellino
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Per gli investimenti “super” e “iper” ammortizzabili, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso di uno dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata (Videoforum 2018).

Sotto la lente non solo le novità della legge di Bilancio 2018 ma anche alcune particolarità delle suddette agevolazioni.

Prima di entrare nel merito dei diversi aspetti affrontati dall’Agenzia si ricorda che – a seguito della legge di bilancio 2018 – per gli investimenti super ammortizzabili è stata prevista sì la “proroga” dell’agevolazione ma con una maggiorazione ridotta al 30% (in luogo del precedente 40%).

L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono oggi esclusi da tale agevolazione gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir.

Con la legge di Bilancio 2018 è stata “prorogata” anche l’agevolazione dell’iper-ammortamento: in tal caso, il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I termini previsti per l’investimento iper ammortizzabile coinvolgono anche i beni “immateriali” funzionali al modello Industria 4.0 (di cui all’allegato B alla L. 232/2016) per i quali è prevista la maggiorazione del 40%, applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle suddette condizioni, al 31 dicembre 2019.

Ciò premesso, passiamo ora alle conferme ed ai chiarimenti forniti dall’Agenzia.

Il primo aspetto di sicuro interesse è quello concernente l’esclusione dal super ammortamento degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (la legge di bilancio 2017, invece, escludeva dall’agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), Tuir).

Tuttavia, continuano a beneficiare dell’agevolazione gli “autocarri”: come chiarito dai funzionari delle Entrate, infatti, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero, alle condizioni previste, entro il 30 giugno 2019) possono fruire del super ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.

Ulteriori chiarimenti hanno interessato alcuni particolari aspetti connessi ai beni iper ammortizzabili.

In primo luogo, viene chiarito che, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata),  l’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista (o dall’ente) e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione, non deve essere “giurata” né “allegata” alla perizia giurata. Resta ferma la necessità che l’elaborato peritale contenga il “rinvio” all’analisi tecnica effettuata.

Sul punto, si ricorda che – come indicato nell’ambito della circolare AdE 4/E/2017 – tale documento deve contenere:

  • una descrizione “tecnica” del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione, che ne dimostri l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • una descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;
  • una verifica dei requisiti di “interconnessione”;
  • una descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • una rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Super e iper ammortamento “cumulabili” con le altre misure

Tornando sull’aspetto della cumulabilità del beneficio con altre misure di favore, i tecnici delle Entrate confermano che, stante l’analogia delle due misure incrementative dell’ammortamento, può essere “esteso” all‘iper ammortamento quanto previsto in materia per il super ammortamento (ciò in quanto la disciplina della maggiorazione del 150% “origina” da quella dettata per la maggiorazione del 40%).

Tale orientamento lo si ritrova anche nella prassi cui alla circolare AdE 4/E/2017, laddove si afferma che il super e l’iper ammortamento sono cumulabili con altre misure quali ad esempio il credito d’imposta R&S o il credito di imposta per investimenti al Sud. Va da sé che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

Costruzioni in economia e “presunzione di conformità”

La “presunzione di conformità” attestata dal perito per considerare sicuro un macchinario costruito in economia non è sufficiente a soddisfare gli adempimenti dell’iper ammortamento. E’ questo un ulteriore aspetto chiarito dai funzionari dell’Agenzia i quali ricordano che – in base alle disposizioni della c.d. “Direttiva Macchine” – l’impresa che costruisce un macchinario deve provvedere alla marcatura CE dello stesso nonché all’emissione della dichiarazione di conformità, già del momento della messa in servizio del bene presso l’utilizzatore.

In particolare, secondo l’articolo 30 Regolamento 765/2008:

  • la marcatura CE può essere apposta solo dal “fabbricante” (o dal suo mandatario) e solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione;
  • apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il “fabbricante” accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.

Ciò detto, l’impresa che costruisce “in economia” il macchinario è tenuta ad apporre la marcatura CE e, conseguentemente, assicurare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. Tuttavia, precisano i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, la “presunzione di conformità” attestata da un perito, in nessun caso può risultare sostitutiva della documentazione connessa agli adempimenti previsti nella c.d. “Direttiva Macchine” (apposizione della marcatura CE e dichiarazione di conformità) e non è, dunque, idonea a soddisfare gli adempimenti e le formalità richieste dalla disciplina dell’iper-ammortamento.

 

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