Le nuove modalità di prova delle cessioni intra-UE
di Marco PeiroloNel doc. COM(2017) 568 del 4 ottobre 2017, la Commissione europea ha approvato una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento UE n. 282/2011, al fine di armonizzare e semplificare le norme in materia di prova delle cessioni intraunionali di beni.
Fermo restando che si tratta di una misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”, come definiti dal doc. COM(2017) 569 del 4 ottobre 2017, l’intervento della Commissione è stato voluto dal Consiglio europeo, il quale ha:
- preso atto dei lavori finora svolti dalla Commissione in relazione alla prova della spedizione o del trasporto di beni verso altro Stato membro necessaria per esentare dall’IVA le cessioni intra-UE;
- ritenuto che un maggiore livello di certezza del diritto per le imprese in regola con gli adempimenti fiscali faciliterebbe le loro operazioni e che sarebbero particolarmente utili ulteriori modifiche in merito al regime di esenzione delle cessioni intra-UE;
- invitato la Commissione a continuare ad esplorare le possibilità di pervenire ad una disciplina comune sulle prove documentali necessarie per beneficiare dell’esenzione in esame.
Le misure di semplificazione riguardanti la prova del trasporto intraunionale di beni, contenute nella proposta di Regolamento, sono volte, altresì, a garantire la certezza del diritto.
Le situazioni considerate sono quelle in cui i beni:
- sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, se il cedente stesso ha lo status di “soggetto passivo certificato”; ovvero
- sono stati spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto, se è il cessionario stesso ad avere lo status di “soggetto passivo certificato”.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso di due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto. Le Autorità fiscali, a loro volta, possono contestare tale presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Elementi di prova non contraddittori dell’avvenuto trasporto/spedizione |
Documenti firmati dall’acquirente o da una persona autorizzata ad agire per suo conto, che certificano l’avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione |
Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni |
Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione |
Ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro |
Certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo professionale di tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o dell’industria, che conferma la destinazione dei beni |
Contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni |
Corrispondenza tra le parti coinvolte nell’operazione in cui figura la destinazione dei beni |
Dichiarazione IVA dell’acquirente che denuncia l’acquisto intracomunitario dei beni |
Nel secondo caso, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:
- di una dichiarazione scritta del cessionario, presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario medesimo o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto.
Anche in questa ulteriore ipotesi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Per le situazioni non coperte da tali presunzioni – ad esempio perché gli operatori interessati non possiedono lo status di “soggetto passivo certificato” – continueranno ad applicarsi le norme vigenti, secondo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia.
Di conseguenza, a meno che l’Amministrazione finanziaria modifichi il proprio orientamento, alquanto rigido, in merito alla prova del trasporto/spedizione dei beni a cura del cessionario non residente, resteranno valide le indicazioni fornite nei vari documenti di prassi emessi a partire dalla risoluzione n. 345/E/2007.
Come anticipato, le nuove disposizioni intendono garantire la certezza del diritto, perseguendo il duplice obiettivo dell’armonizzazione e della semplificazione della disciplina relativa alla prova delle cessioni intraunionali di beni.
Riguardo all’obbligo della dichiarazione scritta, che il cessionario deve presentare al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione ai fini dell’applicazione della detassazione, il cedente non è tenuto a ricevere tale documento prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità.
Pur considerando che il termine ultimo per la fatturazione dell’operazione intraunionale coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della cessione, può osservarsi che le nuove regole non impongono al cedente di emettere la fattura dopo la presentazione/ricezione della dichiarazione del cessionario. Se così fosse, infatti, la misura in esame non rappresenterebbe una semplificazione, tenuto conto che nella prassi commerciale le imprese emettono la fattura non imponibile già al momento della consegna dei beni al cliente non residente, senza considerare che un siffatto obbligo implicherebbe che alla dichiarazione del cessionario sia attribuita una rilevanza sostanziale non prevista dalla normativa IVA.
Resta, tuttavia, inteso che la dichiarazione, ove non presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, esclude la possibilità di presumere che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.