3 Febbraio 2018

Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggi

di Giulio Benedetti
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Le agenzie viaggi e turismo, ai fini Iva, sono soggette ad una normativa specifica che affianca al regime Iva “ordinario” (definito abitualmente “imposta da imposta”), il regime “speciale” di cui all’articolo 74-ter D.P.R. 633/1972 (definito abitualmente “base da base”).

Il suddetto articolo 74-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 definisce il campo di applicazione del regime “speciale”, il quale, in estrema sintesi, viene riservato alle agenzie viaggi che organizzano e vendono pacchetti turistici, giri turistici o servizi singoli acquisiti nella propria disponibilità prima della richiesta del cliente.

Il regime “ordinario”, invece, viene applicato alle attività di vendita di servizi singoli a seguito di richiesta del cliente, alle attività di mera intermediazione od ancora ai servizi effettuati direttamente avvalendosi di strutture proprie.

La finalità del regime speciale Iva di cui all’articolo 74-ter è la semplificazione amministrativa e burocratica, sia in termini di gestione documentale che, soprattutto, in termini di svolgimento delle operazioni senza obbligo di identificazione Iva nei diversi paesi membri nei quali si opera o sono prestati i servizi turistici, in quanto l’imposta è dovuta solo ed esclusivamente nello stato membro di residenza.

In particolare il legislatore italiano ha emanato il D.M. 340/1999 il quale contiene le norme attuative del menzionato articolo 74-ter D.P.R. 633/1972.

Come detto, questo si applica alla vendita di:

  • pacchetti turistici, come definiti dall’articolo 34 D.Lgs. 79/2011 (c.d. “Codice del Turismo”). I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico,
  • servizi singoli preacquisiti: quelli cioè che sono nella disponibilità delle agenzie viaggi anteriormente alla richiesta del viaggiatore, e quindi vengono acquisite a seguito di sua specifica richiesta o comunque in momento anteriore.

Le agenzie viaggi applicano invece il regime ordinario Ivaimposta da imposta” a tutte le operazioni diverse dalla vendita di pacchetti turistici, giri turistici, servizi singoli preacquisiti.

Nella sostanza, si tratta delle seguenti tipologie di operazioni:

  • vendita servizi singoli non preacquisiti e operazioni accessorie,
  • provvigioni di intermediazione su servizi singoli.

In particolare l’agenzia viaggi venditrice dei servizi singoli in proprio emette fattura in regime ordinario Iva (ex articolo 21, D.P.R. 633/1972) seguendo le abituali modalità ed obblighi di documentazione fiscale legati al momento impositivo, che sorge all’incasso parziale o totale del corrispettivo da parte del consumatore finale.

In definitiva le agenzie viaggi e turismo, pur nella molteplicità di prodotti e servizi che possono erogare, si attengono sostanzialmente a delle ben definite tipologie di vendita, di seguito riassumibili:

  • operazioni in regime speciale 74-ter:
    • vendita diretta al consumatore finale,
    • vendita diretta al consumatore finale tramite agenzia intermediaria,
    • vendita ad agenzia viaggi intermediaria,
  • operazioni in regime Iva ordinario:
    • vendita di servizi singoli,
    • intermediazione nella vendita di servizi singoli.

Le suddette tipologie di vendita hanno peculiarità specifiche nella gestione della documentazione emessa e ricevuta, e nei relativi obblighi di fatturazione, contabilizzazione e calcolo dell’Iva dovuta.

I dettagli relativi alle suddette tipologie di vendita e all’applicazione dei regimi ordinario o speciale Iva, verranno approfonditi durante il seguente seminario di specializzazione:

I regimi speciali IVA