L’inammissibilità dell’appello senza assistenza tecnica
di Luigi FerrajoliCon l’importante pronuncia delle Sezione Unite n. 29919/2017, la Cassazione si è soffermata sul tema dell’assistenza tecnica in giudizio, stabilendo che l’ordine di munirsi di un difensore abilitato impartito al contribuente dal giudice di primo grado, nel caso in cui il contribuente non vi abbia provveduto, non può essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell’appello.
Nel caso specifico, una società aveva impugnato un avviso di accertamento con ricorso alla C.T.P. sottoscritto dal legale rappresentante.
Pur rigettandolo nel merito, in via preliminare, la Commissione aveva comunque ritenuto il ricorso ammissibile, atteso che, nel corso del procedimento, la contribuente aveva conferito l’incarico a un difensore abilitato.
Della stessa idea non era però la C.T.R. circa l’appello depositato dalla società in quanto, nonostante la controversia fosse di valore superiore a euro 2.582,28, il ricorso era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, senza l’ausilio di un difensore abilitato, in violazione degli articoli 12, comma 5, e 18, comma 3, D.Lgs. 546/1992, ratione temporis vigenti.
La società proponeva così ricorso in Cassazione e la causa era assegnata alle Sezioni Unite affinché chiarissero se, nel processo tributario relativo a controversie di valore pari o superiore a euro 2.582,28 (limite sussistente, come detto, ratione temporis), l’inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica si debba applicare solo nel giudizio di primo grado (e, quindi, solamente se il contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare l’atto tributario) oppure anche in quello di secondo grado (e, quindi, con riguardo al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare la sentenza sfavorevole).
Per fornire riscontro a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato il prevalente orientamento sul punto, rammentando che “l’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore – previsto, per le controversie di valore eccedente Euro 2.582,28, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 (recte: 520) del 2002 e con l’ordinanza n. 158 del 2003 – sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia “ab initio” sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall’esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell’articolo 12 cit., che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile, attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio” (Cassazione n. 21139/10, n. 8778/08, n. 15448/10, n. 20929/13 e n. 26851/14).
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha quindi ritenuto che l’ordine di munirsi di assistenza tecnica, ove impartito dal giudice al contribuente in primo grado, non debba essere reiterato per il ricorso in appello.
Invero, posto che la C.T.P. aveva già reso edotta la parte della necessità che la controversia – a prescindere dal suo svolgimento in uno o due gradi di merito – richiedeva l’assistenza tecnica, non vi erano ragioni per cui lo stesso invito dovesse essere reiterato dalla C.T.R.
Tuttavia, se tale evenienza si verificasse per la prima volta in appello (si pensi al caso in cui la mancanza del difensore non sia stata rilevata in primo grado o al caso in cui la parte, già assistita da un avvocato in primo grado, ne sia invece priva in appello) l’ordine di munirsi di assistenza tecnica per proporre l’impugnazione della sentenza deve essere impartito nel giudizio di appello in quanto, in detta ipotesi, la parte potrebbe effettivamente non essere a conoscenza di questo obbligo e, quindi, non in condizione di ottenere la concreta tutela giurisdizionale dei propri diritti.
Sulla base di tali assunti, le Sezioni Unite, rigettando il ricorso della società, hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “l’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”. L’impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall’eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessità dell’assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale”.