Recupero edilizio e interventi antisismici: novità 2018
di Luca MambrinLa legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto la proroga, anche per l’anno 2018, della detrazione Irpef per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis Tuir, nel limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare.
Inoltre è stata disposta la proroga, anche per l’anno 2018, della detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche ex articolo 16 bis, comma 1, lett. i) Tuir.
In particolare l’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013 prevede che:
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’ 1.2017;
- su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Il comma 1-quater del citato articolo 16 D.L. 63/2013 prevede inoltre il potenziamento dell’aliquota della detrazione:
- al 70% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’ 80% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il successivo comma 1-quinquies prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’aliquota della detrazione sia pari:
- al 75% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’ 85% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano, dal 1° gennaio 2017, anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Ampliato anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti usufruibili anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Qualora dagli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e tali interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto il nuovo comma 2-quater.1 all’articolo 14 D.L. 63/2013, prevedendo una nuova detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali combinati con la riduzione del rischio sismico prevedendo che:
- per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- su interventi che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dall’articolo 14, comma 2-quater, D.L. 63/2013 e dall’articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013,
spetta una detrazione nella misura dell’80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va applicata su un ammontare di spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.