Liquidazione periodica del IV° trimestre: invio entro il 28 febbraio
di Alessandro BonuzziEntro il prossimo 28 febbraio i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali “speciali” devono inviare i dati delle/a liquidazioni/e periodiche/a Iva dell’ultimo trimestre del 2017. La comunicazione deve essere altresì effettuata dai contribuenti trimestrali “normali”, ancorché per tali soggetti la liquidazione del 4° trimestre avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale.
Si ricorda che l’invio della comunicazione:
- va effettuato anche nel caso di liquidazione con“eccedenza a credito”;
- è trimestrale, a prescindere dalla periodicitàdelle liquidazioni periodiche, e scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ad eccezione della comunicazione del II° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.
Sono esonerati dall’obbligo comunicativo i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Trattasi di:
- minimi;
- forfettari;
- associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario ex 398/1991;
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.
Inoltre, non devono essere trasmessi i trimestri nei quali il contribuente non ha effettuato nessuna operazione.
Non entrano, poi, nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018. Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel quadro VF del modello dichiarativo annuale.
Pertanto, le fatture di acquisto 2017:
- ricevute lo scorso anno;
- che non sono state inserite nelle liquidazioni periodiche del 2017;
- registrate nel 2018;
non dovranno essere incluse nella comunicazione da presentare entro il 28 febbraio 2018.
Il modello da utilizzare per l’invio è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 marzo 2017, composto dal frontespizio e dal quadro VP nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica.
Nel rigo VP13 della prossima comunicazione deve essere indicato l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017 anche se non effettivamente versato (se però l’acconto era inferiore a 103,29 euro non andava versato e il rigo VP13 non va compilato).
L’acconto Iva 2017 effettivamente pagato:
- per i contribuenti mensili, ha concorso a formare il saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2017, il cui versamento è scaduto lo scorso 16 gennaio;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori e distributori di carburante), concorrerà a determinare il saldo Iva del IV° trimestre 2017, il cui versamento scadrà il 16 febbraio;
- per i contribuenti trimestrali “normali”, rientrerà nel computo del saldo della dichiarazione Iva relativa al 2017 in scadenza il 16 marzo 2018, salvo differimento.
Occorre, poi, tener conto che i contribuenti trimestrali “normali” non devono compilare il rigo VP12 – “Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” – del modello relativo al IV° trimestre.
Infine, è appena il caso di precisare che il riferimento normativo della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è l’articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 che ha introdotto l’articolo 21-bis nel D.L. 78/2010.