15 Febbraio 2018

Il rimborso Iva e le garanzie

di Federica Furlani
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Il contribuente che presenta una credito Iva relativo all’esercizio 2017 nel modello Iva 2018 e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a rimborso, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 30 D.P.R. 633/1972, indicandolo nel rigo VX4 con la relativa causale, deve anche verificare la necessità di presenta specifica garanzia.

L’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 stabilisce le condizioni per l’esonero o la presentazione dell’apposita garanzia.

Il rimborso del credito Iva fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti (dichiarazione sostitutiva) e il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (circolare AdE 32/E/2014, risoluzione AdE 165/E/2000).

Per i rimborsi del credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, è necessario distinguere:

  • se sono richiesti da soggetti a rischio, è necessario prestare apposita garanzia, che deve avere durata di 3 anni dall’erogazione o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento (articolo 57 D.P.R. 633/1972) ed essere costituita da cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da banca o impresa commerciale considerata affidabile o polizza fideiussoria;
  • se richiesti da soggetti considerati non a rischio, l’erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in alternativa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso  munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) e allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di determinati requisiti.

Sono considerati soggetti a rischio:

1. i soggetti che esercitano un’attività di impresa (va fatto riferimento alla prima operazione effettuata) da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012. E’ importante evidenziare che la circolare AdE 6/E/2015 ha precisato che questo requisito non interessa i lavoratori autonomi;

2. i soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

3. i soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

4. i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Per quanto riguarda invece i soggetti non a rischio, essi devono presentare, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, in aggiunta all’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, che attesti le seguenti condizioni riguardanti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta (anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato):
  1. il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (tale requisito non riguarda i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria);
  2. la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  3. l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
  • se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva e la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, devono essere conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

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