Violazioni in materia di reverse charge: il comma 9-bis.2 – IV° parte
di EVOLUTIONIl comma 9-bis.2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 considera, in maniera speculare rispetto al precedente 9-bis.1, l’ipotesi in cui l’imposta doveva essere assolta nei modi ordinari ed è stata invece irregolarmente assolta tramite reverse charge.
La sanzione è ricompresa tra 250 e 10.000 euro e può essere richiesta in via solidale sia al cedente/prestatore, che non è obbligato all’assolvimento del tributo (pur essendone debitore), sia al cessionario/committente, che potrà esercitare il diritto alla detrazione.
Come per il comma 9-bis.1, è importante osservare che condizione imprescindibile per l’applicazione della sanzione in misura fissa è che l’Iva sia stata assolta irregolarmente.
La circolare AdE 16/E/2017 precisa infatti sul punto che “diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l’imposta tramite l’inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa … In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista dall’art. 6, comma 1 [dal 90% al 180% dell’imposta, n.d.r.], per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili … mentre il cessionario o committente è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8 … per la mancata regolarizzazione dell’operazione (sanzione pari al cento per cento dell’imposta con un minimo di 250 euro)”.
Sempre in maniera simmetrica al comma 9-bis.1, viene inoltre riproposta la previsione, rivolta in questo caso all’emittente la fattura, secondo cui “il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 [dal 90% al 180% dell’imposta, n.d.r.] quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile … è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole”.
Nel prendere atto di questa previsione, si rileva in via incidentale come l’applicazione del R.C. in luogo del regime ordinario difficilmente possa realizzare una frode in ambito Iva, se non altro perché il meccanismo del R.C. cd. “interno” è stato introdotto esattamente come strumento di contrasto alle frodi Iva.
Ad ogni modo, tornando alla previsione base, la circolare AdE 16/E/2017 evidenzia che la sanzione fissa è applicabile soltanto in caso di irregolare assolvimento dell’imposta “in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile”.
Viene sul punto ripercorso un passaggio della relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015, secondo cui tale ipotesi ricorre quando “l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente … per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”.
Ciò comporta, conclude il documento di prassi, che la disposizione in esame non è applicabile qualora si ricorra all’inversione contabile in ipotesi platealmente estranee a tale regime. In queste situazioni torneranno invece applicabili le ordinarie sanzioni previste dai commi 1 e 8 dell’articolo 6 per i casi, rispettivamente, di infedele fatturazione/registrazione e mancata regolarizzazione di fattura omessa/irregolare.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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