19 Febbraio 2018

MEF e CNDCEC: protocollo d’intesa per la formazione

di Francesco Rizzi
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Il MEF e il CNDCEC hanno recentemente firmato un protocollo d’intesa (invero redatto nel corso del 2017) con il quale viene stabilito che “il MEF attribuisce piena validità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale (definito dal Ministero)” (cfr. articolo 2, comma 6, del protocollo).

A tal fine, agli allegati 1 e 2 del protocollo d’intesa, sono stati accertati e raccordati i codici identificativi delle materie del regolamento della formazione professionale continua (FPC) con quelli delle materie elencate nel programma annuale del MEF per la formazione del revisore legale.

In particolare, la tabella di raccordo dei codici identificativi (allegato 2) è aggiornata alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 2812 del 09/01/2018.

In detta convenzione, agevolmente scaricabile dal sito del CNDCEC, vengono anche stabilite le modalità operative con cui il Consiglio Nazionale trasmetterà i dati al MEF, nonché i relativi termini.

Nello specifico, all’articolo 3 del protocollo viene stabilito che annualmente, entro il 31 marzo, gli Ordini Territoriali trasmetteranno al Consiglio Nazionale i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti con riferimento all’anno precedente, per il tramite di un’apposita piattaforma informatica.

Entro il medesimo termine, il Consiglio Nazionale invierà i dati all’ente che gestisce il registro.

Gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non dovranno pertanto comunicare al MEF alcun dato sull’assolvimento dei loro obblighi formativi.

Per assicurare la tempestività delle suddette comunicazioni di dati, viene anche stabilito che i soggetti autorizzati e gli Ordini che hanno organizzato l’evento formativo, debbano trasmettere all’Ordine di appartenenza dei partecipanti, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso (o dall’ultimo giorno dello svolgimento dell’evento, qualora questo si tenga in più giornate), l’elenco dei nominativi e il numero dei crediti formativi maturati.

Aderendo strettamente alla troppo ermetica formulazione grammaticale dell’articolo 5, comma 5, D. Lgs. 39/2010 (a mente del quale “In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio”), nel testo del documento si legge anche che “Qualora un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali” (cfr. articolo 1, comma 4, Protocollo d’intesa).

Inoltre, come già indicato in precedenza dal MEF e dal CNDCEC, i casi di esonero e di riduzione dei crediti formativi previsti per la formazione professionale continua non potranno essere fatti valere ai fini della formazione prevista per i revisori legali.

È altresì utile segnalare che il CNDCEC si è impegnato ad accreditare i corsi e-learning predisposti dal MEF per l’assolvimento degli obblighi formativi dei revisori legali anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile. Ciò avverrà attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione da parte del CNDCEC e con la trasmissione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte del MEF al predetto Consiglio Nazionale, dell’elenco dei partecipanti ai suddetti corsi e dei crediti formativi maturati.

Si evidenzia, infine, che il CNDCEC si è impegnato a collaborare con il MEF nel controllo, svolto a campione, della regolarità dell’assolvimento degli obblighi formativi ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale (cfr. articolo 4 del protocollo d’intesa).