28 Febbraio 2018

Le novità Iva introdotte dalla Legge europea 2017

di Angelo Ginex
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A partire dallo scorso 18 dicembre 2107 sono entrate in vigore, tra le altre, le novità previste in materia di Iva dagli articoli 7, 8 e 9 L. 167/2017 (c.d. Legge Europea), per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

Innanzitutto, l’articolo 7 L. 167/2017 dispone che, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore ad euro 30.000 mediante presentazione della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

Tale somma viene versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.

Tali previsioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dellIva relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dellanno 2018.

In secondo luogo, l’articolo 8 L. 167/2017, introducendo il nuovo articolo 30-ter D.P.R. 633/1972, rubricato “Restituzione dellimposta non dovuta”, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria per violazione dei principi di effettività e neutralità dell’imposta, dispone, al comma 1, che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell’Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Tuttavia, al comma 2 è previsto che, nei casi in cui la non debenza dell’imposta sia accertata dall’Amministrazione finanziaria, il cedente/prestatore può presentare domanda di restituzione dell’Iva nel più ampio termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Restano escluse dalla descritta disciplina sulla restituzione dell’imposta le fattispecie nelle quali il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Da ultimo, l’articolo 9, comma 1, L. 167/2017, introducendo la nuova lettera b-bis) nel comma 1 dellarticolo 8 D.P.R. 633/1972, prevede che costituiscono cessioni allesportazione le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, L. 125/2014), destinati a essere trasportati o spediti fuori dell’Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna in attuazione di finalità umanitarie.

La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall’articolo 146, par. 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, che consente di esentare dallIva le cessioni di beni a organismi riconosciuti che li esportano al di fuori del territorio UE nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative.

La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 2 dell’articolo 9 citato interviene poi sull’articolo 7 D.Lgs. 471/1997 che fissa la sanzione amministrativa, dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, nei confronti di chi effettua, senza addebito d’imposta, le cessioni all’esportazione – ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972 – qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio UE non avvenga nel termine ivi prescritto di 90 giorni.

La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dellimposta. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle cessioni di cui alla neo introdotta lettera b-bis).

Con l’ultimo comma del citato articolo 9, infine, viene abrogato l’articolo 26, comma 5, L. 125/2014 che reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell’Iva delle cessioni in oggetto.

 

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