Cessioni di rottami in reverse charge
di EVOLUTIONL’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente o del prestatore.
In deroga, infatti, al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni soggette alla procedura del reverse charge, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.
Per tali fattispecie, pertanto, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto Iva e con l’annotazione “inversione contabile”, nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese). Ai fini della detrazione, il documento stesso deve altresì essere annotato nel registro di cui al successivo articolo 25.
Il reverse charge trova applicazione per tutti gli operatori Iva che cedono rottami o materiale di recupero, quindi:
- sia per le imprese che “producono” rottame quale scarto della lavorazione;
- sia per le imprese che raccolgono e rivendono il materiale di recupero;
- sia per le imprese che occasionalmente acquistano e vendono rottame oppure commerciano semilavorati di metalli.
Evidentemente, l’inversione contabile non si applica quando l’acquirente è un soggetto privato. In questi casi la cessione va fatturata con applicazione dell’Iva.
Con la risoluzione 28/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che “in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché, per quanto specificamente interessa, di cui al settimo e all’ottavo comma del successivo articolo 74 del medesimo D.P.R. n. 633, il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale”.
Rientrano nel regime dell’inversione contabile i beni elencati nei commi 7 e 8 dell’articolo 74 del decreto Iva, ossia:
- rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonchè bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi compresi anche gli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura;
- semilavorati dei metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05);
- rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e relativi lavori;
- semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e–quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
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