I nuovi termini per la dichiarazione tardiva
di EVOLUTIONSecondo il disposto dell’articolo 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998, si considerano valide “le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo”.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.
Pertanto, seguendo una linea temporale, la dichiarazione presentata o trasmessa:
- si considera valida e tempestiva, sino al termine ultimo di presentazione;
- si considera valida ma “tardiva” (con conseguente applicazione di sanzioni) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla originaria scadenza;
- si considera “omessa” (pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e ritenute indicate), se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza.
La differenza tra dichiarazione tardiva e omessa rileva in sede di regolarizzazione da parte del contribuente, in quanto solo la prima può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Per individuare la corretta sanzione da applicare in caso di tardività occorre far riferimento alla C.M. 23/1999 e alla circolare AdE 42/E/2016, secondo cui, ai soli effetti sanzionatori, la “tardiva” presentazione della dichiarazione è equiparata all’omessa presentazione.
La ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate ci aiuta a comprendere che la tardiva presentazione della dichiarazione può innescare due tipologie di sanzioni:
- la sanzione per omesso o tardivo versamento, che dovrebbe essere solo eventuale in quanto il contribuente potrebbe avere tempestivamente versato il dovuto;
- la sanzione vera e propria per la tardività (assimilata alla omissione) che diviene applicabile nella misura “fissa”, poiché l’eventuale patologia sulle imposte dovute (se esistente) viene sanata con il ravvedimento operoso sui versamenti.
Relativamente alla tardività, la circolare AdE 42/E/2016 ha precisato che la dichiarazione “tardiva” rimane soggetta alla sanzione “fissa” di 250 euro, poiché la minor sanzione di 150 euro, prevista nel caso di invio oltre i 90 giorni, ma entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, riguarda unicamente le dichiarazioni omesse. Inoltre, la stessa circolare AdE 42/E/2016 ha precisato che la sanzione “fissa” per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10.
Individuate le sanzioni applicabili, bisogna ricordare le varie scadenze. Normalmente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre, ma per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 (comma 932, articolo 1, L. 205/2017), per i contribuenti la cui dichiarazione dei redditi e Irap scadrebbe il 30 settembre, l’invio è prorogato temporaneamente al 31 ottobre. Per le società con esercizio a cavallo, per le quali il citato articolo 2 dispone l’invio della dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese dalla chiusura del periodo, non opera la proroga al 31 ottobre, in quanto il tenore letterale del comma 932 dispone espressamente che lo slittamento dei termini opera unicamente per quei soggetti la cui dichiarazione (redditi e Irap) sarebbe scaduta al 30 settembre.
La proroga dovrebbe riguardare unicamente il 2018 in quanto è stata prevista per evitare la sovrapposizione al 30 settembre dell’invio dello spesometro, il quale dovrebbe essere abrogato a partire dal 1° gennaio 2019.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |