Revisione legale e procedure di conferma esterna – II° parte
di Francesco RizziUna volta spedite le richieste di conferma esterna (sul punto si rinvia all’articolo “Revisione legale e procedure di conferma esterna – I° parte”, pubblicato nella giornata di ieri), le risposte perverranno direttamente al revisore, come indicato nel testo della richiesta.
Ricevuti i riscontri, quest’ultimo dovrà quindi:
- esaminare il loro contenuto,
- verificare che siano pervenute tutte le risposte e, in caso contrario, disporre i necessari solleciti,
- trarre le proprie conclusioni sulla scorta degli elementi probativi
Potrebbero tuttavia presentarsi anche delle situazioni particolari, quali:
- il rifiuto da parte della Direzione aziendale di inviare una o più richieste di conferma esterna;
- la presenza di un dubbio sull’attendibilità di una risposta (per il revisore si avrà un oggettivo rischio di inattendibilità del riscontro, qualora non sia possibile accertare la corretta provenienza da parte del destinatario della richiesta, nel caso in cui, ad esempio, la risposta non sia sottoscritta, sia stata ricevuta per fax o per posta elettronica ordinaria, ecc.);
- il ricevimento di uno o più riscontri difformi, in termini di ammontare del saldo o di altre informazioni, rispetto ai dati in possesso del revisore (situazione che, in base al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 505, viene denominata “eccezione”);
- la mancata risposta o il ricevimento di una risposta incompleta oppure ancora la restituzione di una richiesta in quanto non recapitata (situazione che, in base al suddetto principio di revisione, viene denominata di “mancata risposta”).
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505 indica al revisore quale comportamento seguire nei suddetti casi particolari e segnatamente:
- nella casistica esposta nel superiore punto 1), il revisore dovrà comprendere le ragioni del rifiuto e valutarle alla luce delle possibili conseguenze sugli obiettivi del proprio lavoro di revisione e, se possibile, svolgere procedure di revisione alternative. Se al termine di tali valutazioni e procedure alternative il revisore non fosse in grado di acquisire i necessari elementi probativi e dovesse concludere che lo svolgimento di tale procedura di revisione, ritenuta necessaria, sia da ritenersi pregiudicato in maniera significativa, allora egli dovrà comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance e stabilirne le implicazioni per il proprio lavoro di revisione, potendo anche reputare appropriato emettere un giudizio con modifica nella relazione di revisione;
- nella casistica esposta nel superiore punto 2), egli dovrà adoperarsi per acquisire ulteriori elementi probativi per dirimere i dubbi sull’attendibilità del riscontro ricevuto e, nel caso in cui non vi riuscisse, dovrà valutare le implicazioni in termini di valutazione dei rischi, incluso quello di frode, nonché sulla natura, tempistica ed estensione delle altre procedure di revisione;
- nel caso esposto al superiore punto 3), il revisore dovrà indagare e acquisire ogni elemento probativo utile per valutare se siano stati fatti o meno degli errori (ad esempio, un saldo differente rispetto a quello riportato nella contabilità potrebbe semplicemente derivare dalla mancata registrazione di un incasso o di un pagamento da parte del fornitore o del cliente interpellato) e se questi errori abbiano o meno un effetto sul bilancio;
- nella casistica esposta nel superiore punto 4), il revisore dovrà svolgere procedure di revisione alternative al fine di acquisire comunque i necessari elementi probativi. Tali procedure potrebbero ad esempio consistere nell’esame degli incassi successivi (per i saldi dei crediti), dei pagamenti successivi (per i saldi dei debiti), della documentazione di spedizione, di specifici accordi contrattuali tra le parti, delle vendite effettuate o delle merci ricevute in prossimità della fine del periodo amministrativo, della corrispondenza, ecc..
Il revisore, ai fini della documentazione del lavoro di revisione, oltre a conservare le richieste spedite e ricevute nonché tutti i connessi documenti ed evidenze probative raccolte, dovrà opportunamente predisporre anche un report finale dove indicare:
- il metodo di campionamento adottato;
- i dettagli delle richieste di conferma esterna spedite e ricevute;
- i saldi confermati e quelli riconciliati;
- le eventuali procedure alternative svolte;
- le eccezioni (ovvero i riscontri difformi) che sono state rilevate e le conseguenti indagini che sono state eseguite;
- le conclusioni raggiunte dal revisore.