7 Marzo 2018

Regime di franchigia Iva esteso oltre confine

di Marco Peirolo
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Il regime di franchigia per le piccole imprese è stato oggetto di alcune pronunce della Corte di giustizia, tra cui la sentenza Schmelz (causa C-97/09 del 26 ottobre 2010) e, più recentemente, la sentenza Entertainment Bulgaria System (causa C-507/16 del 15 novembre 2017).

Nella causa C-97/09, la Corte è intervenuta sulla portata dell’articolo 283, par. 1, lett. c), Direttiva n. 2006/112/CE, che esclude dal regime di franchigia delle piccole imprese “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’Iva”.

Secondo i giudici dell’Unione, “allo stato attuale dell’evoluzione del regime dell’Iva, l’obiettivo consistente nel garantire l’efficacia dei controlli fiscali al fine di combattere la frode, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi nonché l’obiettivo del regime delle piccole imprese, diretto a rafforzare la competitività delle stesse, giustificano, da un lato, che l’applicabilità della franchigia dall’Iva sia circoscritta alle attività delle piccole imprese stabilite nel territorio dello Stato membro in cui l’Iva è dovuta e, dall’altro, che il volume d’affari annuo da prendere in considerazione sia quello realizzato nello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita”.

Ne consegue che il regime di franchigia non è applicabile alle operazioni che il soggetto passivo effettua in altri Stati membri, ove dovrà identificarsi ai fini Iva se è debitore della relativa imposta, per esempio perché il destinatario del bene o servizio è un “privato consumatore”.

La Commissione europea intende quindi superare i limiti appena evidenziati grazie alla proposta di Direttiva contenuta nel doc. COM(2018)21 del 18 gennaio 2018:

  • estendendo la franchigia per le piccole imprese anche alle imprese non stabilite nello Stato membro in cui si applica l’Iva;
  • fissando un valore aggiornato del livello massimo delle soglie di esenzione nazionali;
  • introducendo un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a beneficiarne;
  • prevedendo obblighi semplificati in materia di Iva sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.

Nel dettaglio, la proposta di Direttiva introduce la definizione di “piccola impresa”, che comprende ogni soggetto passivo stabilito nella UE il cui volume d’affari annuo nell’Unione non sia superiore a 2.000.000 di euro.

Dopodiché, viene fornita una doppia definizione di volume d’affari, vale a dire di “volume d’affari annuo nello Stato membro” e di “volume d’affari annuo nell’Unione”, al fine di agevolare, rispettivamente, l’applicazione delle soglie di esenzione nazionali e l’estensione dell’agevolazione alle piccole imprese non stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta.

In pratica, gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel loro territorio, dalle piccole imprese ivi stabilite aventi un volume d’affari annuo, nello Stato membro, non superiore alla soglia appositamente fissata, ferma restando la facoltà di definire soglie differenziate per i vari settori di attività entro il limite massimo di 85.000 euro. Nell’ipotesi di superamento del limite nell’anno successivo per non oltre il 50%, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno.

Come anticipato, la proposta di Direttiva dispone che gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentino anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in altro Stato membro. A questo proposito, l’esenzione è subordinata ad una duplice condizione, essendo richiesto, allo stesso tempo, che:

  • il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non superi 100.000 euro;
  • il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l’impresa non è stabilita non superi la soglia prevista da tale Stato membro per il regime di franchigia.

Infine, vengono introdotte una serie di misure di semplificazione per le imprese che beneficiano della franchigia e per quelle che non ne beneficiano.

Nel primo caso, è consentito dispensare le piccole imprese che effettuano operazioni unicamente all’interno dello Stato membro interessato dagli obblighi di dichiarare l’inizio dell’attività e di essere indentificate ai fini dell’Iva. Gli ulteriori esoneri riguardano gli obblighi di emissione della fattura, gli adempimenti contabili e la presentazione della dichiarazione Iva.

Per le imprese che, invece, non beneficiano della franchigia, gli Stati membri possono introdurre alcune semplificazioni in merito sia all’attribuzione del numero di identificazione Iva, sia all’archiviazione delle fatture ed è, inoltre, previsto che il periodo d’imposta sia l’anno civile e che non sia consentito riscuotere acconti.

 

Le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni fiscali