8 Marzo 2018

Transfer pricing e intervallo di valori – I° parte

di Gian Luca Nieddu
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Il 21 febbraio scorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha dato il via ad una consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, Tuir e dall’articolo 31-quater D.P.R. 600/1973.

Uno dei tre documenti sottoposti alla attenzione degli operatori interessati è lo schema di decreto ministeriale richiamato nel citato comma 7 dell’articolo 110, il quale individua una serie di elementi a fondamento dell’applicazione delle disposizioni del predetto articolo e coerenti con quanto previsto dall’articolo 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le Doppie Imposizioni e le Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

In questo contributo si procederà ad analizzare in particolare le indicazioni contenute nell’articolo 6 di tale schema di decreto avente ad oggetto l’intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

Più in dettaglio, esso si preoccupa innanzitutto di chiarire che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario (detto anche profit level indicator – PLI) selezionato in applicazione del metodo giudicato maggiormente appropriato alla specifica transazione infragruppo in analisi, qualora gli stessi valori siano riferibili ad un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile alla transazione controllata, in esito all’analisi di comparabilità.

Successivamente, il medesimo articolo 6 continua dichiarando che una operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in considerazione di uno stretto collegamento economico o in quanto formanti un complesso unitario e quindi tali da non poter essere valutate separatamente in modo affidabile, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di valori (c.d. arm’s length range) calcolato sulla base del profit level indicator rilevato nell’ambito di transazioni tra parti indipendenti.

Ne deriva che qualora l’indicatore finanziario di un’operazione tra entità appartenenti allo stesso gruppo non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria sarà chiamata ad effettuare una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all’interno del range.

Le indicazioni delle Linee Guida OCSE

Le indicazioni contenute nello schema di decreto del MEF sopra ricordate sono ad evidenza molto generali e si limitano in sostanza a richiamare i concetti di base già esposti nelle Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento.

Quindi, almeno in questa prima formulazione volta a raccogliere i commenti degli operatori, non è minimamente presente alcuna ulteriore indicazione di natura più strettamente pratico-operativa che possa essere utilizzata nel design delle transfer pricing policies nonché nella loro implementazione quotidiana per la definizione delle transazioni infragruppo, ivi inclusa la rappresentazione delle stesse nell’ambito delle verifiche fiscali condotte dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Di conseguenza, si rende necessario richiamare i concetti già ben argomentati dall’OCSE per meglio definire i risvolti tecnici della applicazione del concetto di range. Più precisamente, il riferimento è alla Sezione A.7 del Capitolo III delle Linee Guida, dedicato alla Comparability Analysis.

Innanzitutto, nella richiamata sezione si legge (par. 3.55) che in taluni casi è possibile applicare il principio di libera concorrenza per arrivare a un singolo valore (ad esempio, un prezzo o un margine) che rappresenta il dato più affidabile per verificare se le condizioni di una transazione intercompany sono state fissate in linea con il comportamento che parti terzi terrebbero nell’ambito si transazioni similari in circostanze comparabili.

Tuttavia, precisa l’OCSE, poiché il transfer pricing non è una scienza esatta, ci saranno altresì molte occasioni in cui l’applicazione del metodo/i più appropriato/i produce un intervallo di valori che possono essere tutti relativamente e allo stesso modo considerati affidabili. In tali casi, le differenze nei valori che rientrano nell’intervallo potranno essere causate dal fatto che, in generale, l’applicazione del principio di libera concorrenza permette di ottenere solo un’approssimazione delle condizioni che sarebbero stabilite tra imprese indipendenti. È anche possibile che i diversi valori dell’intervallo rappresentino il fatto che imprese indipendenti coinvolte in transazioni comparabili in circostanze comparabili potrebbero non attribuire esattamente lo stesso prezzo nell’ambito di tale transazione. Ne discende che – essendo la comparabilità un requisito indispensabile nella valutazione della congruità dei prezzi infragruppo applicati – ai fini del calcolo del range di valori si dovranno escludere quelle transazioni tra parti indipendenti che presentano un grado inferiore di comparabilità.

Può darsi anche il caso che – aggiunge l’OCSE – nonostante gli sforzi compiuti per escludere quei punti del range che presentano un livello inferiore di comparabilità, ciò che si ottiene è un intervallo di valori per i quali si considera che, data la metodologia utilizzata per la selezione dei comparabili e i limiti riguardanti le informazioni disponibili a proposito di tali comparabili, permangano comunque dei difetti di comparabilità che non possono essere identificati e/o quantificati e che non sono quindi rettificati (ad esempio, tramite i c.d. aggiustamenti). In tali casi, se l’intervallo comprende un numero significativo di osservazioni, statistical tools that take account of central tendency to narrow the range (e.g. the interquartile range or other percentiles) might help to enhance the reliability of the analysis” (par. 3.57).

In altri termini, l’OCSE chiarisce che strumenti statistici che tengano conto della tendenza ad accorpare al centro i valori nel tentativo di restringere il range (come, ad esempio, l’intervallo interquartile o altri percentili) potrebbero contribuire a rafforzare l’affidabilità dell’analisi.

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