30 Marzo 2018

Approvati i decreti correttivi della riforma del terzo settore

di Guido Martinelli
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La legge delega per la riforma del terzo settore (L. 106/2016) prevede, all’articolo 1, comma 7, la possibilità, da parte del Governo, di emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi, “disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”.

Sulla base di tale presupposto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 21 marzo, in via preliminare, i decreti correttivi della riforma del terzo settore (novellando il D.Lgs. 117/2017) e quello sull’impresa sociale (in modifica del D.Lgs. 112/2017).

I testi sono stati trasmessi al Parlamento per recepire i pareri delle commissioni competenti per poi dover tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riservandoci di tornare a parlare delle novità introdotte quando queste saranno definitivamente varate (non può non tenersi conto che l’approvazione definitiva potrebbe avvenire da parte di un Consiglio composto da Ministri diversi rispetto a quelli che hanno approvato questa prima bozza), vorremmo soffermarci su alcuni aspetti che appaiono ancora irrisolti, tra i quali la perdurante assenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali all’interno del terzo settore.

Al contrario, in questi ultimi giorni il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva pubblicato un contributo proponendo una serie di emendamenti al citato codice, solo in piccola parte recepiti nel testo governativo, che, invece, sotto il profilo delle sportive e delle culturali presentavano delle innovazioni importanti nella direzione di poterle ricomprendere all’interno della disciplina del terzo settore.

Si proponeva, infatti, di aggiungere all’articolo 11 del codice un comma 3 bis al fine di prevedere la “non incompatibilità” tra l’iscrizione al registro Coni e a quello del terzo settore, con l’introduzione dell’obbligo di indicare “negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico” congiuntamente gli estremi della loro iscrizione ad entrambi i registri. Si ritiene che già oggi, non essendo espressamente prevista l’incompatibilità, questa deve ritenersi consentita, ma l’eventuale espressa condivisione da parte del legislatore appare sicuramente un chiarimento opportuno.

L’altra novella è relativa all’articolo 89. È stato infatti proposto di aggiungere un comma che consentirebbe, come eccezione rispetto agli altri soggetti del terzo settore, alle sportive di poter continuare a godere delle agevolazioni di cui all’articolo 148, 149 Tuir e L. 398/1991; di fatto le tre agevolazioni maggiori la cui perdita costituisce uno dei più seri impedimenti all’iscrizione delle sportive al nuovo registro unico del terzo settore.

Rimarrebbe, a questo punto, irrisolta solo la possibilità o meno, nel caso in cui nel percorso parlamentare si decidesse di recepire questi suggerimenti, di continuare a erogare i compensi agli operatori sportivi sulla base di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

Al comma successivo si proporrebbe di mantenere la possibilità di applicare l’articolo 148 Tuir (ma non la L. 398/1991) anche alle associazioni culturali.

Una novella che è stata invece operata al D.Lgs. 112/17 (articolo 3 comma 2 bis), contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, potrebbe avere un importante effetto chiarificatore anche per il mondo delle sportive.

Viene, infatti, previsto che: “… non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione di ristorni ai soci effettuata ai sensi dell’articolo 2545-sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.”

E’ noto che l’articolo 90, comma 18, L. 289/2002 prevede, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ivi comprese le cooperative sportive, il divieto di scopo di lucro, anche indiretto.

La distribuzione indiretta di utili è disciplina che, con l’abrogazione dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997 e dell’articolo 3 D.Lgs. 155/2006, si ricava solo dai contenuti della riforma del terzo settore.

Questo potrebbe voler significare che anche le cooperative sportive, alle quali, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, è stato fino ad oggi vietato ogni forma di ristorno, potranno aprire questa possibilità in favore dei propri soci.

E di questo credo che nessuno se ne potrà lamentare.

 

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