30 Marzo 2018

Premi di risultato. Nessuna sanzione per la CU tardiva

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la circolare Ade 5/E/2018 di ieri, 29 marzo, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti riguardo alle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina in tema di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

Più in particolare, il chiarimento di prassi si sofferma sulle novità introdotte:

Pare innanzitutto utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%:

  • sui premi di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione,
  • sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Grazie alle recenti modifiche normative l’agevolazione è stata tuttavia potenziata. Con il primo dei richiamati interventi (Legge di Bilancio 2017), infatti:

  • il regime di favore è stato esteso, dal 2017, a tutti i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (in luogo del più basso limite di 50.000 euro prima previsto);
  • è stato innalzato l’importo del premio che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva che è diventato pari a 3.000 euro e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, oggi pari ad euro 4.000;
  • è stato esteso l’ambito di operatività dell’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016, il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, Tuir. Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i benefit previsti dall’articolo 51, comma 4, Tuir.

In considerazione dell’ultimo dei richiamati punti, il lavoratore può pertanto convertire il premio con i benefit indicati nell’articolo 51, comma 4, Tuir, ovvero con l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario.

Tali benefit dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal richiamato comma 4; la parte del premio che eccede il valore del benefit, invece, potrà essere assoggettata a imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria (a scelta del lavoratore), ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit previsti dall’articolo 51 Tuir.

La circolare, pertanto, analizza una serie di casistiche (anche ulteriori rispetto a quelle appena richiamate), fornendo importanti chiarimenti alla luce delle modifiche normative sopra citate, giungendo poi ad un’interessante ipotesi di esonero delle sanzioni per la trasmissione tardiva della Certificazione Unica.

È infatti previsto che, nel caso in cui non sia possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio (in quanto, ad esempio, riscontrabile solo in sede di bilancio), il datore di lavoro può inviare tardivamente la Certificazione Unica senza che possano essere irrogate sanzioni.

In questo caso, infatti, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio non è determinato da inadempienze del datore di lavoro.

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