3 Aprile 2018

P.A.: verifica telematica dei pagamenti e split payment

di EVOLUTION
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La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si focalizza sulla verifica che deve essere effettuata dalla P.A. prima del pagamento del credito effettivamente vantato dal fornitore, alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il meccanismo dello split payment mira a garantire, da un lato, l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

In pratica, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche Amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di P.A., sia quando l’acquisto è relativo all’ambito della sfera non commerciale – ossia nella veste istituzionale – sia quando l’acquisto riguarda l’attività d’impresa esercitata.

Lo split payment è diretto esclusivamente alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

Devono, pertanto, ritenersi escluse le operazioni (ad es., piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

La scissione dei pagamenti va coordinata con la disciplina contenuta nell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, così come novellato dalla L. 205/2017 (commi da 986 a 989), secondo cui “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo…”.

Trattasi della verifica preventiva telematica che deve essere fatta, da parte:

  • delle P.A.;
  • degli enti pubblici economici e non economici;
  • delle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico;

sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa essergli legittimamente corrisposto. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice, ad esempio in conseguenza di un giudizio di ottemperanza.

Relativamente alle operazioni rientranti nel regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ricorre solo se il conseguenziale pagamento, al netto dell’Iva, risulti superiore a cinquemila euro.

In via generale, invece, l’importo da considerare va computato al lordo dell’Iva.

Sul punto è intervenuta la circolare del 21 marzo 2018, n. 13, della Ragioneria Generale dello Stato recante chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina di cui all’articolo articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, nonché di quella contenuta nel relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Secondo il documento ministeriale “allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, non dovranno considerare l’Iva, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’Iva”.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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