Contabilità inattendibile: conseguenze
di Viviana GrippoSi parla poco di contabilità inattendibile nonostante la stessa possa costituire presupposto per l’Amministrazione finanziaria di ricalcolo induttivo del reddito.
L’articolo 39 D.P.R. 600/1973 prevede infatti che “se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili … ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio… L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Il citato articolo specifica poi che sussiste comunque inattendibilità qualora il reddito d’impresa non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per “causa di forza maggiore”, ed infine se siano riscontrate omissioni, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, numerose e ripetute.
A quanto suddetto si affianca la previsione dell’articolo 1 D.P.R. 570/1996, il quale, limitatamente alle aziende (esercenti attività d’impresa) soggette a studi di settore o parametri, identifica alcune fattispecie, irregolarità formali o sostanziali, al verificarsi delle quali scatta l’inattendibilità delle scritture contabili con conseguente possibilità di accertamento presuntivo da studi di settore.
Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie.
Irregolarità formali | |
Disponibilità liquide | Ai fini della regolarità l’azienda è tenuta a tenere contabilmente distinta la cassa contanti, assegni oltre alle operazioni in carta di credito dalla banca (per la quale è opportuna l’apertura di tanti conti quanti sono i rapporti di conto intrattenuti). |
Crediti e debiti (no dipendenti) | I crediti e i debiti devono essere registrati in modo analitico così che ogni creditore e ogni debitore disponga di una propria scheda, ne consegue che sul conto “crediti diversi” debbano essere riportati solo movimenti di modesto importo. |
Versamenti e prelevamenti (titolare e soci) | I versamenti e i prelevamenti di titolari, soci o associati devono essere contabilmente rilevati. |
Rimanenze | È obbligatoria l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione delle rimanenze sia per le società di capitali che per le società di persone e le ditte individuali. |
Irregolarità sostanziali | |
Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili | Gli scostamenti di cui qui trattasi possono anche emergere dal semplice controllo degli organi di revisione e non soltanto dalle verifiche dell’Amministrazione finanziaria.
Lo scostamento nel valore dei beni risultanti dalle scritture con quello rilevato dalle ispezioni è origine di irregolarità solo qualora:
Nel caso in cui lo scostamento sia inferiore alla soglia del 10% ma superiore a euro 25.822,84 l’inattendibilità si considera realizzata. Se lo scostamento dipende da errata applicazione dei criteri di valutazione o da errori di imputazione negli anni di competenza la contabilità non si intende inattendibile solo se i criteri (errati) siano sempre stati osservati ovvero se le poste rilevate nell’errato periodo di competenza risultino presenti nell’esercizio precedente o successivo. |
Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili delle rimanenze | Trovano comunque applicazioni i limiti di cui sopra ma incrementati:
Il campione delle rimanenze esaminato deve rappresentare almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze. |
Omessa indicazione dei beni strumentali nelle rilevazioni contabili | I beni strumentali posseduti devono risultare dalle scritture contabili anche se completamente ammortizzati.
La mancata indicazione costituisce causa di inattendibilità qualora il valore complessivo:
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Omessa rilevazione salari |
La mancata dichiarazione negli appositi registri di lavoratori dipendenti rappresenta causa di inattendibilità qualora per essi sia anche decaduto il termine per il versamento dei relativi contributi. Anche in questo caso l’irregolarità scatta quando l’ammontare delle retribuzioni non dichiarate sia:
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