31 Marzo 2018

Approvazione del bilancio e termine per il pagamento delle imposte

di Federica Furlani
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Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

  • alla data di chiusura dell’esercizio;
  • alla data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il ver­samento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una società con esercizio coincidente con l’anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) e con bilancio approvato in data 27 aprile 2018, il versamento del saldo Ires 2017 e della prima rata di acconto 2018, va effettuato entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno è sabato), ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ricordiamo infatti che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna mag­giorazione.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, ma ci si avvale della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del maggior termine di approvazione del bilancio, fissato al 24 maggio 2018, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%; se invece l’Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 21 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2018, ovvero entro il 30 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

L’ultima ipotesi riguarda la mancata approvazione del bilancio, cui deve comunque seguire il versamento delle imposte.

In tal caso, se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’eserci­zio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere stata l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differi­mento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Identificato quindi il termine di versamento delle imposte (saldo 2017 e primo acconto 2018), le stesse possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un’unica soluzione il primo acconto).

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4% da calcolarsi secondo il metodo com­merciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Pertanto i contribuenti che decidono di rateizzare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni relative al 2017 possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento. Pertanto:

  • se la prima rata di versamento scade il 2 luglio 2018 la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,16%;
  • se la prima rata di versamento scade il 20 agosto 2018, la seconda scade sempre il 20 agosto 2018 e la terza il 17 settembre con l’applicazione degli interessi dello 0,33%.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui alle Istruzioni generali del Modello Redditi 2018.

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