3 Aprile 2018

Nuovo schema di relazione unitaria del collegio sindacale

di Fabio Landuzzi
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Il CNDCEC ha recentemente pubblicato un documento contenente l’aggiornamento della “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” – Edizione marzo 2018.

Il documento, ed anche il fac-simile di relazione unitaria del collegio sindacale aggiornata, sono stati messi a disposizione nel sito internet del CNDCEC.

Viene confermata la struttura “unitaria” della Relazione in quanto si ritiene che essa favorisca un maggiore coordinamento delle risultanze dello svolgimento dell’attività di vigilanza con gli esiti della revisione legale.

La struttura è quindi confermata suddivisa in due parti:

In generale, le novità principali rispetto alla versione utilizzata a tutto il bilancio 2016 riguardano la Parte A, e sono dovute al recepimento della nuova Direttiva europea sulla revisione attuata in Italia con il D.Lgs. 135/2016; si rammenta infatti che, per quanto concerne le modifiche alla struttura della Relazione di revisione, l’entrata in vigore è avvenuta solamente per gli esercizi iniziati dopo la data del 6 agosto 2016, così che il primo appuntamento con la nuova struttura di Relazione è per la maggior parte dei casi corrispondente proprio con i bilanci del 2017.

In particolare, la struttura di relazione di revisione si articola in nuovi paragrafi così riportati anche nello schema approvato dal CNDCEC:

  • Giudizio del revisore: si tratta della prima sezione, la quale include anche l’identificazione della società, dei documenti che compongono il bilancio, l’esercizio di riferimento, ecc.
  • Elementi alla base del giudizio: in cui sono richiamati i principi di revisione ISA Italia a cui la revisione si sarà informata, nonché i canoni di indipendenza applicati nell’attività svolta
  • Continuità aziendale: in cui il revisore espone le conclusioni circa l’appropriato utilizzo da parte della società del presupposto di continuità aziendale
  • Responsabilità per il bilancio: mentre in precedenza si menzionava solo la responsabilità degli amministratori, ora è richiesto di identificare anche i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria. Nel caso di modello tradizionale di governance, tale organo corrisponde con il collegio sindacale, così che il CNDCEC conclude indicando che il titolo di questa sezione dovrà essere modificato nel seguente: “Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
  • Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio: tale sezione è stata molto ampliata rispetto a quella preesistente
  • Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari: si tratta della sezione che contiene il giudizio che deve essere rilasciato sulla relazione sulla gestione ai sensi del novellato articolo 14, comma 2, lettera e), D.Lgs. 39/2010 in merito alla “coerenza” con il bilancio d’esercizio, alla “conformità” alla legge ed infine la dichiarazione circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione. Il riferimento è al Principio di revisione SA Italia 720B, con l’avvertenza che i giudizi di coerenza e di conformità non costituiscono comunque un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione, non idonei a fornire alcuna forma di assurance.

La Parte B della Relazione unitaria, riferita all’articolo 2429, comma 2, cod. civ., è destinata a raccogliere e sintetizzare i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, ed è essenzialmente in forma libera.

La struttura proposta dal CNDCEC non presenta significative novità rispetto a quella precedente ed è fondata sulla suddivisione in tre sottosezioni:

B1: Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 e ss., cod. civ.

B2: Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

B3: Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.

L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo