5 Aprile 2018

Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva

di EVOLUTION
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L’articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il “nuovo” articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo evidenzia alcune caratteristiche generali dell’obbligo.

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.

La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica.

Nello specifico, l’invio della comunicazione:

  • deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”;
  • è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.

Ai fini dell’adempimento, con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA”, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.

Con il successivo provvedimento 21/03/2018 l’Agenzia ha pubblicato una nuova versione del modello e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune nuove informazioni da trasmettere.

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva:

  • non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;

sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione). Per individuare i soggetti esonerati all’adempimento occorre far riferimento alle istruzioni del Modello Iva.

La presentazione della comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.

La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Restano fermi gli “ordinari” termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche ossia:

  • contribuenti mensili: al 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • contribuenti trimestrali: al 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale
Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza
31 maggio 30 novembre
16 settembre

28 febbraio

dell’anno successivo

 

Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili
Mese Scadenza Mese Scadenza
Gennaio 31 maggio Luglio 30 novembre
Febbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile 16 settembre Ottobre

28 febbraio

dell’anno successivo

Maggio Novembre

Con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato, poi, che:

  • qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
  • se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni Iva riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Non pare, quindi, contemplata la comunicazione integrativa o correttiva.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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