Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva
di EVOLUTIONLa comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.
La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica.
Nello specifico, l’invio della comunicazione:
- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”;
- è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.
Ai fini dell’adempimento, con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA”, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.
Con il successivo provvedimento 21/03/2018 l’Agenzia ha pubblicato una nuova versione del modello e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune nuove informazioni da trasmettere.
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione). Per individuare i soggetti esonerati all’adempimento occorre far riferimento alle istruzioni del Modello Iva.
La presentazione della comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Restano fermi gli “ordinari” termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche ossia:
- contribuenti mensili: al 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- contribuenti trimestrali: al 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale | |||
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 16 settembre | 4° |
28 febbraio dell’anno successivo |
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili | |||
Mese | Scadenza | Mese | Scadenza |
Gennaio | 31 maggio | Luglio | 30 novembre |
Febbraio | Agosto | ||
Marzo | Settembre | ||
Aprile | 16 settembre | Ottobre |
28 febbraio dell’anno successivo |
Maggio | Novembre |
Con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato, poi, che:
- qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
- se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni Iva riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
Non pare, quindi, contemplata la comunicazione integrativa o correttiva.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |
5 Aprile 2018 a 9:00
L’ultima frase dell’articolo “Non pare, quindi, contemplata la comunicazione integrativa o correttiva” può indurre in errore. Può sembrare infatti che fatto l’invio di una comunicazione errata non ci sia rimedio se non esporre i dati corretti in dichiarazione annuale,
Poco sopra però si è detto che “l’ultima sostituisce le precedenti” e in effetti la Risoluzione 104/E del 2017 illustra appunto i casi in cui è possibile ravvedere una LiPe “ripresentandola”. Si tratta “in sostanza” di una correttiva se presentata entro il termine della propria scadenza o di una “integrativa” se presentata oltre scadenza (ma prima del termine della dichiarazione iva, seppure non obbligatoria, per fruire di una sanzione da ravvedimento più lieve) seppure non c’è nel modello una apposita casellina che la definisca tale.
Non vi pare?
Grazie
Covio