5 Aprile 2018

Ristrutturazione dei debiti e imputazione dei costi di transazione

di Fabio Landuzzi
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Il nuovo principio contabile Oic 19 nel testo definitivo pubblicato a dicembre 2017 affronta un tema che era stato piuttosto controverso il quale, come si legge negli atti annessi allo stesso documento, aveva anche animato la pubblica consultazione.

La delicata questione attiene alla individuazione del momento di imputazione temporale dei costi di transazione sostenuti da un’impresa per un’operazione di ristrutturazione del debito, nell’ipotesi in cui quest’ultima non applichi il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione in bilancio dei debiti.

Secondo l’impostazione che derivava dal precedente Oic 6, mentre gli utili da ristrutturazione del debito venivano contabilizzati secondo un criterio di competenza, i costi di transazione venivano imputati al conto economico dell’esercizio di loro sostenimento, il che produceva una asimmetria temporale ed una diversa rappresentazione economica rispetto alle imprese che adottano il criterio del costo ammortizzato nella rappresentazione contabile dei debiti.

La nuova versione dell’Oic 19, par. 73C, intende così porre rimedio a questa asimmetria, e lo fa stabilendo che le imprese che non adottano il criterio del costo ammortizzato debbano imputare i costi di transazione sostenuti nel contesto di una ristrutturazione del debito nel conto economico dell’esercizio in cui viene contabilizzato il beneficio dell’operazione, ovvero l’utile da ristrutturazione dato dalla differenza fra il vecchio debito ed il nuovo debito ribassato per effetto del perfezionamento della ristrutturazione; quando non si verifichi una variazione “sostanziale” del debito, ossia il beneficio non consista in una sua riduzione, ma in una diminuzione di interessi e/o in una moratoria, i costi vengono invece riscontati e poi spalmati lungo la durata del debito così da correlarli ai rispettivi benefici via via fruiti dall’impresa in esito della ristrutturazione.

Il Par. 73A, e l’Appendice A, dell’Oic 19 identificano quale data di rilevazione dell’utile da ristrutturazione – in caso di variazione sostanziale del debito – derivante dalla eliminazione contabile, il momento in cui l’accordo diviene efficace fra le parti, anche tenuto conto di eventuali condizioni sospensive apposte.

Coniugando quindi le indicazioni che si traggono dai succitati paragrafi dell’Oic 19, emerge che nel caso di costi di transazione sostenuti dall’impresa nel corso del 2017 per le attività propedeutiche alla finalizzazione della ristrutturazione, ove l’operazione non fosse conclusa con l’eliminazione contabile del debito entro la fine dell’esercizio, detti oneri dovrebbero essere riscontati al fine di sospenderli ed imputarli all’esercizio successivo; esercizio in cui, appunto, sarebbe rilevato anche l’utile da ristrutturazione.

Non si pongono particolari problemi nel caso in cui il buon fine della ristrutturazione avvenga nel periodo che intercorre fra la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2017) e la data di approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio stesso.

Diversamente, ove i tempi della finalizzazione della ristrutturazione si protraessero oltre, il rinvio dei costi sostenuti nel 2017 – in forza del principio affermato nell’Oic 19 – dovrebbe necessariamente fare i conti con l’applicazione del postulato della prudenza (Oic 11),

In altre parole, al momento di approvazione del progetto di bilancio, sarebbe raccomandato fare una valutazione obiettiva dello stato dell’arte della ristrutturazione in corso, e delle condizioni circa il suo esito positivo; infatti, eventuali incertezze significative sulla proficua conclusione della ristrutturazione, non potrebbero non riflettersi sulla valutazione di recuperabilità futura dell’utilità economica sottesa ai costi di transazione (Oic 18, par. 23), con la conseguenza che la riscontazione di tali oneri dovrebbe essere ragionevolmente compiuta solo laddove gli amministratori avessero evidenze sufficientemente adeguate per ritenere che il beneficio derivante dalla ristrutturazione del debito sarà fruito; in difetto, sarebbe invece prudente spesare i costi di transazione nell’anno di loro sostenimento.

 

Il bilancio d’esercizio dopo la riforma