Capita sovente, se si pensa ad esempio alla grande distribuzione, che all’atto dei controlli tra scontrinato e incassato possano riscontrarsi delle differenze negative dovute a svariate motivazioni; dal furto agli arrotondamenti, agli scontrini errati.
Posto che il mastro cassa può presentare un saldo negativo solo qualora in medesima data sia rilevata prima una uscita e successivamente una entrata, come nell’esempio che segue, occorre chiedersi cosa fare se invece si realizza una differenza di cassa.
010101 Cassa
31/12/2017
Data
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
01/01/2017
Saldo iniziale
1.258,00
1.258,00
10/01/2017
Saldo fatt.ra 16/14 Elettrofano
212,00
1.046,00
11/01/2017
Saldo ric. Ristò
425,00
621,00
15/01/2017
Pagata bolletta telefonica n….
499,00
122,00
21/01/2017
Saldo fatt.ra n. 12/14 Cartaeoltre
279,12
-157,12
21/01/2017
Versato prelievo in contanti da c/c bancario
750,00
592,88
Dal punto di vista contabile la rilevazione dell’ammanco è la seguente:
Ammanchi di cassa a Cassa
La voce Ammanchi di cassa va iscritta in conto economico tra gli Oneri diversi di gestione in B14.
Secondo l’Amministrazione finanziaria (risoluzione AdE 54/E/2010) gli ammanchi di cassa sono deducibili sia ai fini Ires che Irap se viene dimostrato che essi sono:
fisiologici,
inevitabili
connaturati all’attività d’impresa.
E’ inoltre necessario documentare la differenza attraverso un apposito verbale redatto da soggetto responsabiledei controlli aziendali e dal responsabile di cassa a cui gli ammanchi sono attribuibili.
Se tutte le condizioni sopra elencate non dovessero verificarsi gli ammanchi non possono essere considerati deducibili.
In particolare la citata risoluzione specifica che “una volta documentato in tal modo l’ammanco, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.
In merito alla determinazione del modesto importo la risoluzione specifica che la valutazione dovrà essere rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:
della presenza di misure organizzative e di strumenti per il contenimento e la prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;
del trend delle differenze di cassa rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
dell’emersione di differenze di cassa, per lo stesso periodo d’imposta, sia di segno negativo sia positivo, ipoteticamente compensabili;
della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d’affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al numero e valore complessivo delle operazioni, al numero delle casse operanti e al numero degli operatori di cassa.
In ultimo va ricordato che alle differenze di cassa, precisa l’Amministrazione, è applicabile la disciplina dell’articolo 101 Tuir in merito alla deducibilità delle perdite di beni, non merce, in presenza di elementi certi e precisi che consentano di ricostruirne obbiettivamente l’an e il quantum. Al verificarsi di tali presupposti si potrà considerare verificato anche il requisito dell’inerenza.
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