Notifica della sentenza e decorrenza del termine di impugnazione
di Angelo GinexÈ inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso la sede della parte indicata nell’elezione di domicilio, ma a difensore diverso da quello costituito in giudizio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2018, n. 1047.
Il caso affrontato dai Giudici di piazza Cavour trae origine dalla pronuncia della Corte d’appello di Firenze che dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps perché proposto oltre il termine breve di impugnazione.
Tale statuizione si fondava sulla ritenuta validità della notificazione della sentenza di primo grado all’Inps, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e sulla ritenuta irrilevanza dell’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Inps, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c., dacché la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente valida, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza effettuata a difensore diverso rispetto a quello costituitosi in giudizio.
Come noto, la notificazione della sentenza, ai fini della sua impugnazione entro il termine breve di 60 giorni, è finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio nell’ottica della formazione del giudicato e, a questo fine, le modalità ordinamentali da rispettare sono esclusivamente quelle previste dagli articoli sopra citati.
Il sistema processuale, infatti, pone in risalto proprio questo dato: ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, l’iniziativa della parte che, in funzione sollecitatoria, mette in mora la controparte ad impugnare, mediante notificazione della sentenza nei modi stabiliti dalle norme citate, è l’unica modalità di notificazione che consenta di acquisire la scienza legale della sentenza, alla quale è condizionata l’impugnazione nel termine breve.
In altri termini, il legislatore, per assicurare alla notificazione della sentenza una funzione acceleratoria e sollecitatoria, ha previsto l’utilizzo di un determinato paradigma procedimentale, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa a fini impugnatori, rimettendo alla valutazione ed all’interesse delle parti di attivare un tale meccanismo, attraverso il rispetto delle forme tipiche previste.
Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte, proprio in considerazione dei suddetti principi, è giunta alla conclusione che la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso la sede della parte indicata nell’elezione di domicilio, ma a difensore diverso da quello costituito in giudizio, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
In sentenza si legge testualmente: “pur volendo valorizzare la notifica, comunque eseguita, presso la sede dell’Inps, va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente all’Istituto presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, ai sensi degli articoli 325 e 326 c.p.c., in relazione agli articoli 285 e 170 del codice di rito”.
La ratio di tale statuizione risiede nella considerazione per la quale la sola identità del luogo di notificazione, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza sia giunta a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame (cfr., ex multis Cass., sentenza n. 1753/2016).
Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.