23 Aprile 2018

Canone concordato: attestazione per i contratti “non assistiti”

di Raffaele Pellino
Scarica in PDF

Per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” stipulati ex D.M. 16.01.2017, ai fini del riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali, è necessaria l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale. L’attestazione, invece, non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 (ossia il 30/03/2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni dettate dal citato decreto. Questo, in sintesi, quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 31/E dello scorso 20 aprile.

L’interpello, in particolare,  trae origine dalla richiesta – da parte di una associazione – di chiarimenti in materia di contratti di locazione a uso abitativo stipulati a canone concordato: l’istante chiede di conoscere se, in relazione ai contratti “non assistiti”, l’attestazione debba ritenersi “obbligatoria” al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le tipologie di contrattuali cui la stessa si riferisce e se tale attestazione debba essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione e, nel caso, se sia da assoggettare all’ imposta di registro e bollo.

Per meglio comprendere la questione occorre partire proprio dal D.M. 16.01.2017 il quale – nel ridefinire i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato – ha stabilito tra l’altro, che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (articolo 1, comma 8).

Tale disposizione, quindi, prevede che, per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (ossia quelli conclusi senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo – con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale – esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisizione dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo costituisce “elemento necessario” ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. In tale senso, si era già espresso anche il Ministero delle Infrastrutture con la nota 1380/2018.

Ne consegue che per contratti a canone concordato “non assistiti”, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta (10%) della cedolare secca oppure per l’applicazione al reddito imponibile Irpef dei fabbricati dell’ulteriore riduzione del 30% (articolo 8 L. 431/1998), è necessaria l’acquisizione dell’attestazione.  Al contrario, l’attestazione non è necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati:

  • “prima” dell’entrata in vigore del M. 16 gennaio 2017;
  • anche “successivamente” al D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

Per quanto riguarda la necessità o meno di “allegare” l’attestazione al contratto di locazione, in sede di registrazione, la risoluzione 31/E fa presente che il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione, né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal Tur.

L’assenza di un obbligo “non esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione del contratto di locazione”.

La stessa Agenzia – continuando –  sostiene che l’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare “opportuna” al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 1, L. 431/1998, in virtù della quale, per la determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo viene assunto nella misura del 70%.

Qualora il contribuente proceda all’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione, è applicabile – ai fini dell’imposta di registro – l’articolo 11, comma 7, Tur, il quale stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati, ma non implica l’applicazione dell’imposta se si tratta:

  • di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
  • di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
  • di atti non soggetti a registrazione.

Pertanto, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’attestazione in esame “concretizza un atto per il quale non vige l’obbligo della registrazione, in quanto la stessa non appare riconducibile nell’ambito delle previsioni recate dalla tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al Tur”. In sede di registrazione del contratto di locazione, l’Ufficio provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro. Infine, per quanto attiene all’applicazione dell’imposta di bollo, l’Agenzia precisa che – in applicazione dell’articolo 5, Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 per il rilascio della predetta attestazione non va applicata l’imposta di bollo.

Cooperative di produzione e lavoro: casi pratici per la corretta gestione