In presenza di attività imponibili e di attività esenti, la detrazione non è disciplinata in base all’utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, essendo invece prevista una percentuale forfettaria di detrazione che, come già ricordato, è applicata a tutti gli acquisti e non soltanto a quelli utilizzati promiscuamente.
In base all’articolo 19-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, il pro rata si determina in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette ma assimilate ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni, elencate nell’articolo 19, comma 3, D.P.R. 633/1972) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
In pratica, il pro rata è ottenuto arrotondando, all’unità superiore o inferiore, a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi, il risultato del rapporto in cui:
al numeratore, va indicato l’ammontare delle operazioni, effettuate nell’anno, che danno diritto alla detrazione;
al denominatore, va indicato lo stesso ammontare del numeratore, aumentato dell’ammontare delle operazioni esenti effettuate nello stesso anno.
La Cassazione con la sentenza n. 9670/2018 ha ribadito il principio secondo cui “per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, poiché, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e, quindi, l’attività in concreto esercitata (Cass. 24 marzo 2017, n. 7654; Cass. 9 marzo 2016, n. 4613; Cass. 14 marzo 2014, n. 5970; Cass. 13 novembre 2013, n. 25475)”.
Numeratore
Sommatoria delle operazioni che danno diritto alla detrazione:
operazioni imponibili;
operazioni imponibili “assimilate”, di cui all’art 19, comma 3, D.P.R. 633/1972, ossia:
cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate, nonché cessioni intracomunitarie, non imponibili;
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti extracomunitari o relative a beni da esportare fuori dell’Unione europea;
operazioni escluse per difetto del presupposto territoriale, tranne quelle che se fossero effettuate in Italia darebbero diritto alla detrazione;
operazioni non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), b), d) ed f), D.P.R. 633/1972;
cessioni di oro da investimento di cui all’articolo 10, comma 1, n. 11), D.P.R. 633/1972, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
operazioni non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972.
meno
Sommatoria di:
cessioni di beni ammortizzabili;
passaggi interni tra più attività;
operazioni non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), b), d) ed f), D.P.R. 633/1972.
Denominatore
Totale numeratore
più
Operazioni esenti
meno
Operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, nn. 1)–9), D.P.R. 6633/1972, se:
non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
ovvero, sono accessorie ad operazioni imponibili;
operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies), D.P.R. 633/1972.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
Sede WEB 21/05/2025 , 28/05/2025 , 04/06/2025 , 11/06/2025 , 18/06/2025 , 25/06/2025 (Orario I e II incontro 14.00 - 18.00 | Orario altri incontri 14.00 - 17.00)