2 Maggio 2018

L’iter di introduzione della fattura elettronica

di EVOLUTION
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Nell’ambito della dinamica della fatturazione Iva, su impulso comunitario, anche in Italia gradualmente si è introdotta la modalità “elettronica”, con un’evoluzione che a partire dall’anno 2004 è stata anche accompagnata dall’introduzione della c.d. procedura di “conservazione a norma” con piena rilevanza fiscale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua l’iter che l’introduzione della fatturazione elettronica seguirà nei prossimi mesi.

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica segue un iter temporale definito da ultimo dalla legge di Stabilità 2018. Si veda al riguardo la seguente tabella.

Fattispecie Norma Decorrenza e note
Cessione del carburante Art. 1 comma 920 L. 205/2017

1.7.1018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Prestazioni di subappaltatori e subcontraenti Art. 1 comma 917 L. 205/2017

1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

Cessioni tax free a consumatori extra-Ue Art. 4-bis D.L. 193/2016 come modificato dall’art. 1 comma 1088 L. 205/2017

1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972, si ricorda, infatti, che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell’imposta assolta. A tal fine è necessario che:

  • i beni siano destinati all’uso personale e familiare;
  • i beni siano trasportati fuori dall’Ue entro il III° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nei bagagli personali del turista;
  • la fattura vistata dalla dogana deve essere restituita al commerciante entro il IV° mese successivo a quello di effettuazione.
Generalità delle operazioni Art. 1 comma 909 L. 205/2017

1.1.2019: l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello Stato. L’obbligo trova applicazione anche quando l’acquirente è un soggetto privato (cd. B2C); in tal caso, l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel cassetto fiscale del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia cartacea del documento al consumatore, salvo esplicita rinuncia da parte di quest’ultimo.

A decorrere dalle date indicate nella tabella per ogni specifica fattispecie, la fattura emessa in formato cartaceo oppure analogico si considera come non emessa con conseguente applicazione della sanzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: