7 Maggio 2018

Contenuto letterale della fattura e deduzione del costo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Nella Norma di comportamento AIDC n. 199 è stata analizzata, tra le altre cose, la rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini della deducibilità del costo relativo all’operazione fatturata.

Sul punto, è stato evidenziato che la registrazione della fattura relativa a beni o a servizi acquisiti, oltre ad essere eseguita per detrarre l’Iva addebitata dai fornitori nella liquidazione periodica, ha quale ulteriore effetto quello di iscrivere in contabilità il relativo costo.

Secondo l’AIDC, però, l’esistenza della fattura non è di per sé indispensabile per la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito.

Nella norma di comportamento in rassegna si afferma, infatti,  che “la verifica della deducibilità di un costo comporta l’esame del rispetto dei principi generali di determinazione del reddito imponibile (così come emergenti dal complesso normativo grazie all’elaborazione della Dottrina, della Prassi e della Giurisprudenza), utilizzando ogni mezzo e documento disponibili, senza limitarsi alla fattura (che, peraltro, non sempre deve essere emessa), né, tanto meno, alle sue eventuali carenze formali”.

In particolare, ai fini della deducibilità di un componente negativo di reddito, occorre preliminarmente verificare se il costo sia inerente, ovvero se sia correlabile con i componenti positivi del reddito imponibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità:

  • per stabilire la deducibilità di un componente di reddito non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili ( n. 16826 del 30.07.2007);
  • il concetto di inerenza deve essere interpretato in modo ampio, quale collegamento dei costi e degli oneri con l’attività dell’impresa e non con i ricavi (Cass. n. 3583 del 13.02.2009).

Oltre a soddisfare il predetto requisito dell’inerenza, l’articolo 109, comma 1, Tuir, prevede che “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.

In altri termini, un costo per poter essere dedotto dal reddito d’impresa deve essere certo nell’an (non essendo deducibile alcun costo che sia solo presunto) e nel quantum, ovvero determinato o determinabile (non essendo deducibile alcun costo che sia attendibilmente stimato).

Il costo sostenuto dal contribuente, per essere deducibile dal reddito, deve essere poi imputato al corretto periodo d’imposta, dovendo contrapporsi ai componenti positivi di reddito imponibili dello stesso periodo, secondo i criteri di imputazione temporale fissati dal Tuir, i cui principi fondamentali di riferimento sono quelli:

  • di cassa, per gli esercenti arti e professioni e per le imprese minori;
  • di competenza, per i titolari di reddito d’impresa diversi dalle imprese minori.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola posta per i titolari di reddito d’impresa dal citato articolo 109 Tuir, deve essere interpretata nel senso che:

  • per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, si assume come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali componenti ( n. 869 del 15.1.2009);
  • i costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito, devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell’anno precedente, così concorrendo a formare il reddito d’impresa di quell’anno ed incidendo legittimamente in flessione sullo stesso, senza che sia lasciata al contribuente la facoltà di decidere a quale anno imputare tali costi, tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell’ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d’esercizio ( n. 3484 del 14.02.2014).

In conclusione, quindi, secondo la Norma di comportamento AIDC 199, ancorché la fattura sia spesso uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, il suo contenuto non è in sé determinante: perché un costo sia deducibile dal reddito, è sufficiente, infatti, che il contribuente sia in grado di dimostrare, con documenti accessori, che l’onere effettivamente sostenuto sia inerente, determinato (o determinabile) ed imputato al corretto periodo d’imposta.

 

La fiscalità nell’e-commerce